Il Tribunale di Roma si è pronunciato in ordine al tema della necessità, o meno, di notiziare i controinteressati in ordine alla richiesta di concessione di misure protettive presentata dal debitore nel procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi “con riserva”. La disposizione di riferimento è l’art. 54 comma 2, primo e secondo periodo CCII, che recita “Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza”. Rileva inoltre l’art. 55 comma 3 CCII, a norma del quale “Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza”. Il Tribunale di Roma, nel valutare la necessità o meno di notiziare i controinteressati in ordine alle misure protettive richieste dal debitore, ha considerato che la norma sopra riportata: Tale procedimento si differenzia, inoltre, da quello previsto per la conferma o la revoca delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata, che contempla sia la fissazione di un’udienza, sia l’obbligo di sentire le parti. Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’art. 55 comma 3 CCII debba essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di notiziare i controinteressati alla richiesta delle misure protettive e, conseguentemente, ha autorizzato l’adozione di una misura con efficacia erga omnes, ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o, astrattamente, potrebbero assumere iniziative che si vuole vengano inibite, ferma la possibilità di proporre reclamo.