Processo esecutivo – Ordinanza di assegnazione – Dichiarazione di fallimento

2 Settembre 2021


La Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza n. 10820 del 5 giugno 2020, si è espressa in merito alla perdita di efficacia o meno dell’ordinanza di assegnazione di crediti ad un creditore pignoratizio a seguito del fallimento del debitore esecutato.

Passando alla trattazione dei fatti di causa, una s.r.l. munita di titolo esecutivo giudiziale aveva iniziato l'esecuzione nei confronti della propria debitrice, pignorando i crediti vantati da quest'ultima nei confronti di due amministrazioni comunali: il Comune di Calvi Risorta e il Comune di Santa Maria Vetere.

Successivamente all’ordinanza di assegnazione di tali crediti, il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento della società debitrice esecutata.

Il Comune di Calvi Risorta propose opposizione ex articolo 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità dell’azione esecutiva e la restituzione delle somme riscosse in virtù dell’ordinanza di assegnazione dopo la dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarò con sentenza cessata la materia del contendere del giudizio di opposizione, adducendo le seguenti motivazioni:

  • nell’esecuzione mobiliare presso terzi la procedura non può considerarsi definita fino a quando non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori;
  • se il debitore esecutato fallisce prima di tale momento, l’intervento del curatore che chieda l’interruzione della procedura di espropriazione individuale comporta l’improcedibilità della stessa ex art. 51 l.f. (richiamando, su questo punto, la sentenza di Cassazione n. 6968 del 1999, considerata superata dalla sentenza in esame);

pertanto, la procedura di pignoramento presso terzi doveva ritenersi improcedibile, e dovevano ritenersi privi di efficacia tutti gli atti della procedura, compresa l’ordinanza di assegnazione.

Per tali motivi, essendo improcedibile il giudizio di esecuzione e caducata l’ordinanza di assegnazione, il Tribunale sentenziò che non vi era più motivo di decidere nel merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Nella sentenza oggetto di analisi, la Cassazione rileva due errori di diritto nella sentenza impugnata.

In primo luogo, in merito all’improcedibilità della procedura esecutiva a seguito del fallimento del debitore esecutato dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, la Cassazione afferma che “«improcedibile» può dunque essere dichiarato soltanto un procedimento pendente: ma la procedura esecutiva di espropriazione di crediti si esaurisce con la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione. Da quel momento, cessando di essere pendente, nemmeno potrà essere dichiarata «improcedibile»”.

Prosegue la sentenza disponendo che “alla conclusione che procede non osta il disposto dell’art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato. Tale previsione, infatti, non ha l’effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l’assegnazione, ma ha solo un effetto di diritto sostanziale, cioè attribuire all’assegnazione del credito pignorato l’effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo”.

Continua la sentenza dichiarando che “nemmeno è ostativa alla conclusione che precede la circostanza che il debitore esecutato sia stato dichiarato fallito dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione e, per di più, nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Il suddetto fallimento, infatti, non rende ipso iure improcedibile, né la procedura esecutiva, né il giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dal terzo pignorato contro l’ordinanza di assegnazione. Quanto alla procedura esecutiva, s’è già detto che essa si conclude con l’adozione dell’ordinanza di assegnazione e che non può predicarsi l’improcedibilità di un procedimento già concluso. Un problema di procedibilità potrebbe porsi soltanto secundum eventum del giudizio di opposizione, ove questa fosse accolta. Quanto al giudizio di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione, neppure di esso il fallimento del debitore esecutato provoca l’improcedibilità. Il suddetto giudizio, infatti, investe la regolarità di un atto del procedimento esecutivo e non ha ad oggetto pretese verso il fallimento, nemmeno nel caso in cui […] l’opposizione avesse ad oggetto il subprocedimento di accertamento del credito dell’esecutato verso il terzo. In tal caso, infatti, l’opposizione avrebbe ad oggetto l’accertamento dell’esistenza d’una ragione di credito del fallimento, e non di un debito del fallimento; con la conseguenza che il relativo giudizio sfugge al divieto di azioni esecutive individuali di cui all’art. 51 l. fall., né, d’altro conto, l’interesse del creditore all’accertamento dell’obbligo del terzo viene meno per effetto del fallimento del debitore (così già Sez. 3 -, Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, Rv. 648425 – 01, in motivazione)”.

Quanto al secondo errore, ovvero quello di dichiarare caducata l’ordinanza di assegnazione, la Cassazione sostiene che “l’ordinanza di assegnazione […] non perse la propria efficacia per effetto dell’improcedibilità dell’esecuzione giacché, per quanto detto, non poteva dichiararsi improcedibile una esecuzione già conclusa. Né la caducazione degli effetti dell’ordinanza di assegnazione poteva farsi discendere ipso iure dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato. Come già detto, infatti, l’ordinanza di cui all’art. 553 c.p.c. ha lo scopo di produrre una cessione coattiva del credito e dunque di mutarne il soggetto attivo. Si tratta d’un atto che se adottato, come nel caso di specie, prima del fallimento, non risente degli effetti di quest’ultimo, perché non costituisce un pagamento. […] l’opposizione agli atti esecutivi intrapresa contro l’ordinanza di assegnazione per vizi suoi propri (o comunque per errores in procedendo che infirmano la procedura esecutiva) non risente in via diretta della dichiarazione di fallimento del debitore, se non in relazione alla disciplina sull’interruzione del giudizio, ove in concreto applicabile; mentre esula dal suo ambito e dal suo oggetto ogni vicenda successiva all’assegnazione, ivi compresa l’eventuale esecuzione coattiva della relativa ordinanza e perfino il pagamento in base ad essa, solo il secondo dei quali essendo attinto dall’inefficacia dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento, da far valere con le ordinarie azioni accordate a tal fine agli organi della massa”.

In conclusione, con la sentenza in oggetto viene cassata la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso giudicante, il quale riesaminerà l’opposizione agli atti proposta dal Comune di Calvi Risorta applicando il seguente principio di diritto: “nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell'art. 44 I. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati".

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