Presupposti fallibilità - Ente pubblico - Esenzione

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Aosta con decreto del 22 ottobre 2019 ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale diretta di una società che si occupa della gestione dell’esercizio di una casa da gioco e che svolge attività alberghiera.
Nell’esame dei motivi di opposizione all’omologa presentati da uno dei creditori, il Tribunale di Aosta affronta, tra gli altri temi, la questione relativa alla sussistenza dei presupposti di fallibilità in capo alle società ad esclusiva partecipazione pubblica costituite mediante provvedimento di carattere legislativo e non con atto negoziale.
La costituzione della società mediante atto normativo e la partecipazione al capitale sociale dell’ente pubblico non sono elementi sufficienti a qualificare la società quale ente pubblico economico e in quanto tale non assoggettabile alla disciplina del fallimento, ma occorre valutare l’attività esercitata e la riconducibilità alla nozione di impresa sociale.
Il Tribunale richiama sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17279/2018 che afferma che “(…) tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l’art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto nell’art. 4, comma 13, del d.l. 95 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 175 del 2016”.
Pertanto, nel caso di specie, la società coinvolta pur essendo a totale partecipazione pubblica è assoggettabile alla disciplina del fallimento.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto affermato dal T.a.r. Valle d’Aosta con la sentenza n. 140/2007 e dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 11.9.2003 causa C-6/01, l’esercizio del gioco d’azzardo non costituisce un’attività volta a soddisfare un interesse pubblico, ma un’attività economica con fine di lucro rientrante nelle libertà economiche riconosciute dal Trattato.
Pertanto, il Tribunale conclude che non si tratta di un ente pubblico economico, quanto di “una società a totale partecipazione pubblica che svolge un’attività di natura imprenditoriale che non costituisce né esercizio di funzione pubblica né di un pubblico servizio a favore della collettività, ma piuttosto attività autorizzata dalla legge in deroga al generale divieto di gioco d’azzardo”.

2024 - Morri Rossetti

cross