La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13831 del 2022 ha confermato la tesi secondo cui è preclusa l’emissione nei confronti del contribuente, da parte della Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), di una cartella di pagamento successivamente alla presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo. L’Agenzia della Riscossione, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, ha notificato ad una società di capitali una cartella di pagamento all’esito di un controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36bis D.p.R. 600/73, per omesso versamento di tributi. Ciò avveniva dopo la presentazione, da parte della stessa società, del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. La società in concordato preventivo ha impugnato la suddetta cartella chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 168 L.F. (nella formulazione vigente pro tempore). Il citato articolo stabilisce che dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Il giudizio di primo grado si è concluso con l’accoglimento del ricorso ma la decisione della CTP è stata riformata in grado d’appello dalla CTR della Toscana, in accoglimento dell’appello erariale. Con la propria decisione il Giudice d’appello ha evidenziato sia l’esistenza dei presupposti per l’iscrizione del credito nei ruoli straordinari, sia la correttezza degli importi iscritti. La società in concordato preventivo ha quindi proposto ricorso per Cassazione. Per quanto rileva ai fini del presente commento, la Suprema Corte con sentenza in commento ha accolto il ricorso proposto della società in concordato preventivo deducendo la violazione, da parte dell’Agenzia della Riscossione, dell’art. 168 LF. Al riguardo, la Cassazione ha precisato come il divieto presente nel predetto articolo trovi applicazione anche per i crediti erariali sorti prima dell’inizio della procedura concordataria: in questo senso, la notifica di una cartella di pagamento costituisce una vera e propria azione esecutiva, ricadendo così nel divieto di cui all’art. 168 LF. La Suprema Corte ha rilevato infine che “il divieto di notificare la cartella di pagamento a seguito del ricorso per l’ammissione della procedura concorsuale non trova il suo fondamento - esclusivo o meno – nell’esistenza di un accertamento definitivo in ordine alla pretesa erariale …omissis… quanto, piuttosto, nel dato formale dell’esistenza del procedimento e nell’inconfigurabilità di pregiudizi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’operatività di un siffatto divieto”. La Cassazione ha dunque cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della società, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.