Pagamento delle retribuzioni arretrate in assenza di attestazione – La modifica del 182 quinquies L.Fall.

6 Aprile 2022


Alla luce delle modifiche al quinto comma dell’art. 182 quinquies L.Fall., introdotte dal D.L. 118/2021, il Tribunale di Verona, con sentenza del 22 dicembre 2021, autorizza il pagamento delle retribuzioni arretrate dei dipendenti di una società in concordato preventivo.

Con la sentenza sopra citata, il Tribunale di Verona affronta la tematica, sorta in seguito alle modifiche del quinto comma dell’art. 182 quinquies L.Fall. rilevando come il Tribunale possa “autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso, ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione”.

Secondo l’orientamento del Tribunale, la previsione introdotta con la modifica è da considerarsi una fattispecie autonoma rispetto a quanto disciplinato nei periodi precedenti della stessa norma, pertanto possibile:

  • senza apposita attestazione da parte del professionista ex art. 67 co 3 lett. d) L.Fall.;
  • compatibilmente con le risorse e gli altri pagamenti da eseguirsi per la sostenibilità della continuità aziendale.

La compatibilità con le esigenze della continuità aziendale viene altresì ribadita con l’esclusione, dalla suddetta autorizzazione, del pagamento delle retribuzioni del personale dipendente cessato operando dunque soltanto per la forza lavoro ancora impiegata e necessaria per la prosecuzione dell’attività.    

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