In una recente ordinanza (Cass. 9 giugno 2023, n. 16377), la Corte di Cassazione torna sulla questione del c.d. mutuo solutorio, ossia del mutuo stipulato per estinguere una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante. In continuità con l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 25 luglio 2022, n. 23149) viene confermata la validità, di per sé, di tale forma contrattuale, anche laddove venga concessa contestualmente ipoteca sui beni del mutuatario. È altresì confermato che una simile operazione è tuttavia passibile di azione revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta (i) per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e (ii) per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi configurare il vantaggio della banca non nella stipulazione del mutuo, ma nel suo impiego per la ristrutturazione di un passivo diverso. Viene così in rilievo una precedente pronuncia di legittimità (Cass. 22 febbraio 2021, n. 4694), richiamata in quella in commento, con cui la Cassazione aveva precisato che tale operazione va tenuta distinta da quella volta al rifinanziamento del debitore, in cui l’erogazione di nuova liquidità è funzionale non solo all’estinzione della pregressa debitoria, con tutela della banca mediante iscrizione di ipoteca, ma anche rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali e in un più ampio contesto, l'assetto complessivo del debito. In tal caso, infatti, la banca si limiterebbe a svolgere la sua funzione istituzionale, fornendo all'impresa nuove disponibilità in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto, e dunque nuovo.