Misure Protettive nel procedimento di ammissione al concordato semplificato

6 Marzo 2023


In tema di misure protettive, all’interno della procedura del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies CCII, il Tribunale di Torino si è pronunciato con un decreto, del 25 novembre 2022, secondo il quale le misure protettive, considerate come un provvedimento eccezionale volto a proteggere il patrimonio del debitore durante le trattative da eventuali azioni esecutive e cautelari, non possono essere applicate nel corso del procedimento di ammissione al concordato semplificato.

Tale decisione è stata giustificata:

  • in primo luogo, dalla mancata possibilità di applicare l’art. 54 CCII, comma 1, il quale prevede l’applicazione delle misure cautelari e protettive, da parte del Tribunale, “nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione […]” senza menzionare esplicitamente il concordato semplificato;
  • in secondo luogo, dal mancato riferimento, nella disciplina che regola il concordato semplificato, alle misure cautelari ex art.54 CCII e poiché lo strumento in esame è da considerarsi come un unicum e diverso rispetto al concordato preventivo, il Tribunale non può nemmeno spingersi a colmare tale vuoto normativo facendo ricorso all’analogia legis.  

Data l’interpretazione restrittiva del Tribunale di Torino, è rilevante chiedersi se le misure protettive, attivate durante la Composizione Negoziata, abbiano effetto nel periodo intercorrente tra l’archiviazione della stessa e la presentazione della proposta di concordato semplificato. Infatti, l’istituto del concordato semplificato, come disciplinato dall’art. 17, comma 8, CCII prevede che “al termine dell’incarico, l’esperto redige una relazione finale […] che […] comunica […], in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti”. Quindi, con la conclusione della procedura di Composizione Negoziata, viene meno la precedente protezione sul patrimonio aziendale.

Da un’attenta disamina dell’articolo 25 sexies, comma 2, CCII, è evidente il rimando all’art. 46 CCII, il quale disciplina gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo.

La suddetta disposizione prevede che, dalla data di pubblicazione per il ricorso del concordato semplificato, sono inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti e i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, salvo che vi sia l’autorizzazione prevista ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Per questo motivo si desume che il periodo dei sessanta giorni, tra l’archiviazione del procedimento di Composizione Negoziata e l’apertura del concordato semplificato, è protetto da eventuali azioni promosse dai creditori per acquisire diritti di prelazione, previa autorizzazione da parte del tribunale, e da ipoteche giudiziali iscritti nei 90 giorni antecedenti l’apertura della suddetta procedura.

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