Liquidazione giudiziale di gruppo con esercizio provvisorio

20 Aprile 2023


Tribunale di Milano, sentenza n. 183 del 22 marzo 2023

L’interessante sentenza in commento costituisce una delle prime applicazioni delle norme del CCII dedicate alla liquidazione giudiziale di gruppo, peraltro contenendo l’autorizzazione all’esercizio provvisorio e collocandosi, la stessa pronuncia, all’esito di un complesso iter processuale condotto da un gruppo di società e inizialmente volto ad accedere ad una procedura di regolazione della crisi, in pendenza di istanza per apertura della liquidazione giudiziale.

Nel novembre del 2022 la Procura della Repubblica, fondamentalmente avendo rilevato la sussistenza di un ingente debito erariale avente in parte natura solidale tra le società, chiede al Tribunale di Milano l’apertura della liquidazione giudiziale di gruppo.

A fronte di tale iniziativa, le società (trattasi di sette operatori del settore dell’edizione, stampa, commercializzazione, tra l’altro, di libri, periodici, contenuti multimediali) presentano ricorso prenotativo di gruppo, chiedendo – e ottenendo – la trattazione in via prioritaria rispetto all’istanza per liquidazione giudiziale, la concessione del termine di 60 giorni per il deposito del piano unitario di gruppo e la conferma delle misure protettive del patrimonio.

Stante la mancata concessione di una proroga del termine per il deposito del piano (si legge che l’istanza di proroga era sostanzialmente motivata sulla difficoltà di addivenire, in 60 giorni, ad un piano concordatario di un gruppo composto da sette società e che, tuttavia, il Tribunale – tra i rilievi svolti – non riscontrava la sussistenza di impegni volti a coprire l’eventuale incremento del passivo dovuto alla prosecuzione dell’attività nelle more dell’invocata proroga del termine), nel marzo 2023 le società rinunciano al ricorso prenotativo di gruppo e aderiscono all’iniziativa a suo tempo adottata dalla Procura, chiedendo inoltre autorizzazione alla prosecuzione dell’attività d’impresa con riferimento a due società del gruppo (si invita alla lettura della sentenza in questione, sotto allegata, con riguardo ai tecnicismi di natura prettamente processuale attraverso cui le società del gruppo hanno formalizzato tale adesione).

Il Tribunale procede così al vaglio di sussistenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale di gruppo di cui all’art. 287 CCII accertando che, nel caso in questione:

  • le società del gruppo hanno la medesima sede sociale in Milano e operano nel medesimo settore;
  • tra le società vi sono sinergie, rapporti infragruppo e commerciali, con direzione unitaria e dominante di un’unica capogruppo;
  • il gruppo costituisce un’aggregazione di imprese che, pur mantenendo la loro autonomia giuridica e patrimoniale perfetta, subiscono una rilevante attenuazione di quella economica, essendo strumentali al raggiungimento di un comune interesse economico che viene perseguito attraverso l’esercizio di una direzione unitaria e di un’influenza dominante della capogruppo;
  • sussiste responsabilità solidale delle controllate per il debito erariale della controllante;
  • sussiste l’opportunità di forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del miglior soddisfo dei creditori delle diverse società del gruppo;
  • sussiste dunque l’utilità (di cui al co. 1 dell’art. 287 CCII) della liquidazione unitaria del gruppo.

Nella finalità della migliore liquidazione dell’attivo e di non dispersione degli elementi di vitalità dell’azienda, il Tribunale accoglie inoltre l’istanza ex art. 211 c. 2 CCII di prosecuzione dell’attività d’impresa di due società del gruppo (avendo preliminarmente considerato che l’esercizio provvisorio è soggetto ad autorizzazione, laddove dall’interruzione dell’attività possa derivare un danno grave); ciò sulla prospettata capacità di coprire i costi e dunque senza pregiudizio per i creditori, anche tenuto conto della brevità temporale della prosecuzione.

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo prevede la nomina di un unico Giudice Delegato e di un’unica Curatela (composta, nel caso di specie, da tre professionisti), dunque con applicazione della regola generale contenuta nell’art. 287 co.2 CCII, la cui deroga è prevista in caso di sussistenza di specifiche ragioni.

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