Il Tribunale di Rimini, nell'ambito del decreto di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012, si è espresso in merito all'applicabilità in via analogica della previsione di cui all'art. 47 l.fall. a tale fattispecie. Tale articolo prevede che: “Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.”. Nel caso di specie, il soggetto sovraindebitato, privo di occupazione lavorativa, richiedeva ai fini del proprio sostentamento di poter beneficiare di parte delle somme derivanti dal ricavato dell’esecuzione immobiliare avente ad oggetto un proprio bene immobile. Tale procedura esecutiva si era infatti conclusa con il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario intervenuto poco prima del deposito della domanda di liquidazione del patrimonio. Il Tribunale di Rimini ha ritenuto tuttavia non applicabile la previsione di cui all'art. 47 l.fall. “sia perché, da un lato, il tenore letterale della norma da ultimo citata fa riferimento a circostanze sopravvenute al fallimento sia perché, dall'altro, il tenore letterale dell’art. 14 quinquies co. 2 lett. e) è tale per cui l’utilizzo di beni di proprietà dell’istante deve intendersi temporaneo e non pregiudizievole per il conferimento nella procedura del bene oggetto di liquidazione”. Prosegue la sentenza affermando che “nel caso di specie, è chiaro che la dazione di una somma di denaro alla debitrice manca di entrambi i requisiti, potendo, peraltro, tale somma, accedendo alla tesi dell’istante, accrescere sino al reperimento di un’attività lavorativa”.