Liquidatore - Debiti - Responsabilità

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, Sedicesima Sezione civile, con la sentenza n. 2258/2019, pubblicata in data 30/01/2019, ha affermato che, qualora l’omesso soddisfacimento dei debiti della società dipenda dall’assenza di risorse economiche e non dalla mancata indicazione di tali debiti nel bilancio finale, il liquidatore della società, anche se cancellata dal registro delle imprese, non è responsabile nei confronti del creditore insoddisfatto.

In particolare, il Tribunale nella sentenza ha affermato che: "[…]per quanto attiene ai liquidatori, la responsabilità si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva relativo al mancato pagamento dei debiti sociali e l’altro di natura soggettiva consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari. Ovviamente, la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento”.

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