Legge di Bilancio 2023: rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione anche nelle procedure concorsuali previste dal D. lgs. 14/2019

13 Gennaio 2023


Il 30 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale ha previsto la possibilità di aderire alla “rottamazione” di interessi, sanzioni e interessi di mora sui debiti affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche nell’ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi previste al D. Lgs. 14/2019. Per queste ultime la manovra finanziaria ha definito l’applicazione della disciplina sulla prededuzione per le somme necessarie all’adesione alla definizione agevolata.

Riemanando il testo della citata legge:

nella Parte I, Sezione I sulle “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici”, all’art. 1, comma 231, è stata prevista la definizione agevolata sui “debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” che “possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo  26 febbraio 1999, n. 46”.

Tale possibilità di rottamazione sugli interessi e sulle sanzioni dei ruoli affidati all’agente della riscossione è stata estesa:

  • al comma 245 della Legge di Bilancio 2023, anche aidebiti risultanti dai carichi pendenti (…) che rientrano nei procedimenti a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3,  o della prima parte, titolo IV, capo II, sezione seconda e terza, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”. Si tratta delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore;
  • al comma 248, la manovra finanziaria prevede che “alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili”.

Le somme effetto di definizione agevolata saranno soggette all’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili.

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