Il 30 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale ha previsto la possibilità di aderire alla “rottamazione” di interessi, sanzioni e interessi di mora sui debiti affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche nell’ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi previste al D. Lgs. 14/2019. Per queste ultime la manovra finanziaria ha definito l’applicazione della disciplina sulla prededuzione per le somme necessarie all’adesione alla definizione agevolata. Riemanando il testo della citata legge: nella Parte I, Sezione I sulle “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici”, all’art. 1, comma 231, è stata prevista la definizione agevolata sui “debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” che “possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. Tale possibilità di rottamazione sugli interessi e sulle sanzioni dei ruoli affidati all’agente della riscossione è stata estesa: Le somme effetto di definizione agevolata saranno soggette all’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili.