La verifica della “funzionalità” dei finanziamenti prededucibili ex art. 10 comma 1 lett. a) D.L. 118/2021

24 Febbraio 2022


Con una prima pronuncia del Tribunale di Treviso viene affrontato l’argomento dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 L.Fall. nell’ambito della composizione negoziata della crisi.

Con ricorso ex art. 10 comma 1 lett. a) del D.L. 118/2021 si richiede al Tribunale di Treviso espressa autorizzazione alla contrazione di un finanziamento prededucibile ex art. 111 L.Fall.  funzionale al mantenimento della continuità aziendale nonché alla migliore soddisfazione dei creditori sociali.

Riconoscendo “la necessità di una rapida decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta” il Tribunale di Treviso, ancorché non sia stato ancora nominato l’esperto, pone al vaglio la sussistenza dei requisiti per il rilascio della suddetta autorizzazione ed in particolare, la sussistenza del requisito della:

  • funzionalità degli atti alla continuità aziendale;
  • funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori.

Muovendo dall’analisi operata dall’ausiliario del Giudice, il Tribunale richiama il contenuto della relazione dello stesso, dalle cause della crisi aziendale, all’analisi patrimoniale e dell’indebitamento sino all’analisi economica e del margine operativo.

Proprio a sostegno di quest’ultimo, il Tribunale conclude rilevando come, nella specifica fattispecie, “la mancata erogazione del prestito ponte renderebbe illiquida la società […] con elevata probabilità di insolvenza” giungendo a ritenere che l’ottenimento del finanziamento “consentirebbe di evitare un danno grave e irreparabile alla continuità aziendale […] permettendo il graduale ripristino fisiologico del ciclo degli approvvigionamenti e di conseguenza dei vari, interconnessi processi produttivi e commerciali funzionali a rigenerare il MOL e quindi l’autofinanziamento aziendale”.

In merito, invece, alla verifica delle “ricadute virtuose” nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori è stato posto in esame il business plan predisposto dalla società, unitamente al piano economico, comparando le previsioni di soddisfazione contenute nello stesso con le prospettive di scenari alternativi (cessione unitaria e continuità indiretta e liquidazione atomistica) giungendo a riscontrarne la “convenienza”.

Tra le prime pronunce nell’ambito della composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021, ed in particolare in merito all’autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili ex art. 10 comma 1 lett. a) del D.L. 118/2021, si sottolinea il carattere economico aziendalistico delle valutazioni operate dal Tribunale.

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