La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 13090 del 2022 chiarisce l’efficacia della transazione fiscale ex art. 182-ter della Legge Fallimentare nel processo tributario. Al riguardo, ha affermato che la transazione fiscale conclusa dalle parti ed avente ad oggetto una pretesa impositiva per cui è pendente un contenzioso tributario, una volta omologata dal competente Tribunale fa cessare la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell’efficacia dell’originario avviso di accertamento. Sulla scorta di questo principio ha affermato altresì che il potere impositivo erariale si riespande, con la reviviscenza dell’originario atto impositivo, solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo. Nella sentenza in commento, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in seguito all’accoglimento dell’appello del contribuente da parte del CTR del Lazio. Nel corso del giudizio di legittimità è stato sottoscritto un atto di transazione fiscale che prevedeva la riduzione e il pagamento dilazionato del debito erariale. A ciò ha fatto seguito la richiesta, da parte della difesa del contribuente, della sospensione del processo al fine di attendere l’effettivo riparto delle somme. La Cassazione, con l’Ordinanza in commento, ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza sospensiva formulata dalla parte, precisando come la transazione fiscale proposta ex art. 182-ter l. fall. vigente ratione temporis, nell’ambito della procedura di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, in caso di suo perfezionamento comporta due effetti tipici: il consolidamento del debito tributario (Art. 182-ter comma 2 l. fall.) e la cessazione della materia del contendere (Art. 182-ter comma 5 l.fall.). Richiamando un recente arresto della stessa Cassazione (Sentenza Cass. n. 16755/2020) la Suprema Corte ha quindi precisato che: “Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, I. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d’ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata”. La cessazione della materia del contendere rappresenta una fattispecie di estinzione del processo. La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.