Approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo, del 17 marzo 2022, recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 14/2019.
Le principali modifiche riguardano:
- Il raggruppamento delle procedure alternative alla liquidazione giudiziale nei “quadri di ristrutturazione preventiva”. Il legislatore nazionale, uniformando il Codice alla terminologia adottata nella direttiva Insolvency, ha qualificato come “quadri di ristrutturazione preventiva” tutti gli strumenti di composizione della crisi alternativi alle procedure di insolvenza ed in particolare tutte “le misure e le procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale”, in precedenza indicate come “procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza”.
- L’eliminazione delle procedure di allerta e dell’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI) e la loro integrale sostituzione con la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Tale procedura non risulta inserita tra quelle facenti parte della categoria “quadri di ristrutturazione preventiva” essendo principalmente improntata alla negoziazione stragiudiziale con i creditori.
- Con riferimento agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 co. 2 C.C., l’individuazione dei cd. “campanelli d’allarme” quali elementi che dovranno essere monitorati per poter rendere compliant i suddetti assetti al dettato normativo.
L’aggiunta del comma 3 all’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, impone che le misure adottate dall’imprenditore individuale e collettivo siano in grado di:
“a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle
specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i
dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell’articolo 13.”
L’aggiunta del comma 4 all’art. 3, con l’indicazione dei campanelli di allarme, sintomatici di una situazione di crisi, ovvero:
“a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà
dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a
quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano
scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli
affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque
per cento del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1”.
- L’introduzione dell’obbligo di consultazione sindacale per l’imprenditore con più di 15 dipendenti che accede ad una delle misure previste nei quadri di ristrutturazione preventiva, anche in mancanza di specifiche previsioni di legge o dei contratti collettivi di riferimento.
- L’introduzione dello strumento dell’accordo di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Ad esso ricorrerà il debitore che intende risolvere la propria crisi suddividendo i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Mediante tale strumento diverrà possibile derogare alla par condicio creditorum purché la proposta venga approvata dall’unanimità delle classi, fatti salvi i diritti dei lavoratori, i quali dovranno essere pagati integralmente entro 30 giorni dall’omologazione. Il giudizio di omologazione del Tribunale verterà sul rispetto dell’iter di regolazione previsto dalla norma e sulla corretta applicazione dei criteri di formazione delle classi.
- La rivisitazione dell’art. 84 del Codice, con la quale viene precisato che la proposta dovrà realizzare “il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma” e la conferma, per il solo concordato liquidatorio, dell’obbligo di soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari e l’apporto di risorse esterne che aumentino di almeno il 10% l’attivo disponibile.