La Corte di Cassazione, Sezione Penale, in data 26 gennaio 2023 con la sentenza n. 3429 si è pronunciata sulla responsabilità penale nei confronti degli amministratori per reati di bancarotta fraudolenta per dissipazione e distrazione, per bancarotta fraudolenta documentale e per i reati di bancarotta impropria per operazioni dolose. In particolare, la Cassazione si è espressa sulla natura distrattiva nel caso di contratto di leasing finanziario ceduto a titolo gratuito: se l’operazione ha finalità traslativa, e non di mero godimento del bene, si ritiene che abbia natura distrattiva e tale prospettiva si applica anche nell’ipotesi di successivo fallimento. Nella sentenza in commento, l’amministratore unico della società Alfa S.r.l. ha formulato quattro motivi di ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione: i primi due afferenti alla responsabilità per reati concorsuali, il terzo sul trattamento sanzionatorio e l’ultimo sulle statuizioni civili. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo, attinente alla condotta di distrazione dell’amministratore per le maggiori somme corrisposte a titolo di canone di locazione nei confronti della società Beta S.r.l., partecipata al 99% dallo stesso amministratore, inammissibile. La Corte si è pronunciata sulla nozione di “distrazione”, la quale si “realizza in tutte le ipotesi in cui l’imprenditore agisce perseguendo dolosamente un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa”. Nel caso in esame, l’oggettivo carattere fraudolento dell’atto è stato dimostrato dalla Corte Territoriale attraverso: la “congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragione del ceto creditorio si è realizzata” e “alla partecipazione quasi totalitaria dello stesso nella Beta”. Con riferimento al secondo motivo, afferente alla cessione a titolo gratuito del contratto di locazione finanziaria, la Corte ha ritenuto lo stesso infondato. Infatti, ha ritenuto che “se il leasing è orientato alla produzione di un effetto traslativo, la durata del contratto non è commisurata alla vita economica del bene e il bene stesso, alla scadenza del contratto, […] avrà un valore maggiore rispetto al prezzo pattuito per l’opzione di acquisto”. Tale circostanza è ritenuta di natura distrattiva e “la prospettiva non muta neanche alla luce della facoltà riconosciuta al curatore dall’art. 72 quater L. Fall.”. Per i suddetti motivi la Corte di Cassazione, Sezione Penale, si è pronunciata sull’annullamento, senza rinvii, della sentenza ai soli effetti civili e sul rigetto del ricorso agli effetti penali.La responsabilità penale dell’amministratore per reato di bancarotta fraudolenta per distrazione