La natura prededucibile dei crediti delle imprese di autotrasporto: Caso ILVA

22 Settembre 2022


In data 4 Luglio 2022, la Suprema Corte ha deliberato sulla natura prededucibile di una specifica tipologia di crediti, vantati da piccole e medie imprese verso una società in stato di amministrazione straordinaria che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico individuale e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali e funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale come previsto dal D.L. n. 347 del 2003, art.3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004.

Nel caso in esame, il Tribunale di Milano respinge l’atto di opposizione promossa da un creditore allo stato passivo dell’ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, con il fine di annoverare tra i crediti prededucibili il suo credito relativo al trasporto in uscita dallo stabilimento di prodotti finiti.

La Corte di cassazione viene chiamata a pronunciarsi in merito ed evidenzia i seguenti aspetti:

  • Con il D.L. n.91 del 2017, art.8, comma 1 bis, conv. con modificazioni dalla L. n. 123 del 2017 la prededuzione è prevista anche per i crediti vantati dalle imprese di autotrasporto che consentono la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA;
  • La definizione di “attività di autotrasporto” si riferisce sia ai trasporti in entrata e a quelli in uscita in quanto la precedente previsione normativa include le attività postume rispetto alla produzione come il risanamento ambientale;
  • La proposizione, di cui all’art.8, comma 1 bis D.L n.91 del 2017, è aggiunta a quella relativa alle attività già considerate dall’originario art.3, comma 1 ter, (…), e deve essere intesa secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso grammaticale della particella.

Pertanto, la Cassazione prevede la riesamina dell’interpretazione della norma sulla base dell’estensione della prededuzione dei crediti ex art. 3, comma 1 ter, D.L. n. 347 del 2003 a quelli delle imprese di autotrasporto che consentono “la funzionalità degli impianti dell’ILVA”.

Per quanto concerne la natura della prededuzione dei crediti in esame, la Cassazione osserva: “in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica”.

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