La funzione della relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 L. Fall. e le carenze informative nel piano concordatario

27 Dicembre 2022


La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 19657 del 7 giugno 2022, si è espressa sulla funzione della relazione di attestazione ex art.161 comma 3 L. Fall., precisando come la stessa non debba sopperire alle omissioni informative del piano concordatario e della proposta, ma limitarsi ad esprimere il giudizio di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.

Nell’ordinanza in commento, la Società fallita denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.173 comma 1 L. Fall. da parte della Corte di Appello di Torino, motivando il suo ricorso con diverse giustificazioni, tutte ritenute dalla Corte di Cassazione inammissibili o immotivate.

Di particolare rilievo sono le pronunce della Corte con riferimento alle carenze informative e documentali del piano concordatario, il quale dovrebbe, di per sé, risultare già idoneo nel fornire adeguata e completa disclosure ai creditori votanti.

Nel caso di specie, un contratto di cash pooling stipulato dalla fallita con le altre società del gruppo, con rilevante incidenza sulla situazione economico – patrimoniale della società, era stato occultato ai creditori, impedendo dunque agli stessi l’espressione del proprio voto in maniera informata.

Richiamando precedenti pronunce della stessa Corte (s. n. 16856 del 26/06/2018 e s. n. 15695 del 14.06.2018), le lacune informative vengono anche qui equiparate agli atti “scoperti” dal Commissario ex art. 173 L. Fall. che, se idonei “a pregiudicare l’espressione del consenso informato dei creditori”, risultano validi ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura.

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