Il Tribunale di Firenze, con la pronuncia del 29 dicembre 2021 in materia di composizione negoziata della crisi di cui al D. L. n. 118/2021, ha chiarito l’importanza del parere dell’Esperto nel giudizio di conferma delle misure protettive ex art. 6 del citato decreto legge, strumentali al buon esito delle trattative condotte dall’imprenditore con l’ausilio del professionista. Intervenendo prima dell’instaurazione delle trattative con i creditori, il Tribunale pone al vaglio il contenuto della relazione dell’Esperto e del parere dello stesso circa “l'assenza di controindicazioni alla conferma delle misure protettive richieste”. Nel caso di specie, la conferma delle misure protettive interviene in assenza di un piano di risanamento e anticipando l’avvio delle trattative sulla base di quanto riferito dall’Esperto circa: Acquisite le suddette informazioni e ritenendo sussistente “con riferimento alla società ricorrente una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento”, il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste, impedendo dunque “ai creditori dell’impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con il quale quest’ultima esercita l’attività” in quanto “strumentali al buon esito delle trattative”. Alla luce delle suesposte argomentazioni, nel caso di specie, il Tribunale ha confermato le misure protettive, concesse relativamente a tutti i creditori sociali, in caso di trattative tra debitore e creditore non ancora iniziate, valorizzando il ruolo svolto dal parere dell’esperto sulla concreta possibilità di un’operativa attività aziendale.