Il Tribunale di Siracusa con la sentenza del 14 settembre 2022 si è pronunciato sull’impossibilità, per le imprese in stato di insolvenza conclamata, di presentare istanza di nomina dell’esperto per l’accesso alla composizione negoziata ex art.12 CCII. Nella sentenza in commento la ricorrente ha presentato reclamo al Tribunale contro il provvedimento emesso dal Giudice designato con il quale erano state revocate le misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCII (art. 6 DL 118/2021) per insussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata. Il Giudice designato aveva reputato non ragionevole la prospettiva di risanamento dichiarata dalla società nel piano a causa dell’insufficienza di risorse messe a disposizione da terzi per soddisfare i creditori, per il valore irrisorio del compendio aziendale rispetto all’ammontare dei debiti e per l’effettivo stato di liquidazione in cui versava la società ritenuto contrario allo spirito della normativa. Il Tribunale ha rigettato il ricorso e confermato il provvedimento reclamato ritenendo che nel testo normativo lo stato di “insolvenza” faccia riferimento ai soli casi in cui l’imprenditore risulti insolvente “nel corso della composizione negoziata”, escludendo la possibilità di presentare la domanda in presenza di tale stato prima del deposito. In accordo con quanto disposto dall’art. 24 della Direttiva 2019/1023/UE (cd. Insolvency) che richiede “un quadro di ristrutturazione disponibile prima che il debitore diventi insolvente” e non quando l’insolvenza sia già evidente all’imprenditore. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto per la reclamante la sussistenza dello stato di insolvenza già al momento dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e pertanto confermando il provvedimento reclamato del Giudice designato revocabili le misure protettive.