Tribunale di Milano, Sezione II Civile, 11 maggio 2023 Ai sensi dell’art. 47 comma 1 CCII, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il Tribunale (acquisito il parere del Commissario Giudiziale, se nominato), verifica: “a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”. Con riguardo al concordato in continuità aziendale, teniamo presente che l’art. 7 comma 2 CCII prevede che la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza (con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata) contempli, tra l’altro, l’indicazione nella proposta della convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per i creditori. Ciò premesso, nel caso in commento il Tribunale ricorda che il giudizio di ammissione, ai sensi dell’art. 47 CCII, ha ad oggetto: In concreto, il Tribunale di Milano procede alla disamina richiesta dall’art. 47 comma 1 lettera b) CCII con la verifica “non meramente formale della idoneità o meno del piano”, ritenendo di dover procedere al controllo: Come anche precisato nel decreto in commento, non è da escludersi che, in sede di giudizio di omologazione, possa procedersi ad un identico controllo di quanto già esaminato in sede di apertura ex art. 47 CCII, “oltre poi alla corretta formazione delle classi, ciò che si traduce nella verifica che: -- le classi non alterino l’ordine delle prelazioni, -- all’interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; -- la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisone dei creditori in classi” (cfr. artt. 84 e 85 CCII).