Il vaglio del Tribunale circa l’ammissibilità della proposta e del piano concordatario in continuità aziendale

22 Giugno 2023


Tribunale di Milano, Sezione II Civile, 11 maggio 2023

Ai sensi dell’art. 47 comma 1 CCII, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il Tribunale (acquisito il parere del Commissario Giudiziale, se nominato), verifica:

“a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”;

b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”.

Con riguardo al concordato in continuità aziendale, teniamo presente che l’art. 7 comma 2 CCII prevede che la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza (con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata) contempli, tra l’altro, l’indicazione nella proposta della convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per i creditori.

Ciò premesso, nel caso in commento il Tribunale ricorda che il giudizio di ammissione, ai sensi dell’art. 47 CCII, ha ad oggetto:

  • verifiche preliminari circa i requisiti formali di sottoscrizione della domanda e della documentazione allegata (cfr. art. 39 CCII); i presupposti processuali relativi alla competenza e alla legittimazione; il presupposto oggettivo dello stato di crisi o insolvenza; il deposito della relazione di attestazione ed i suoi contenuti (attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano);
  • verifiche sostanziali che, per il caso di concordato in continuità aziendale, si traducono nella ritualità della proposta e nell’assenza di pregiudizio, ossia nell’assenza di manifesta inidoneità alla soddisfazione proposta e alla conservazione dei valori aziendali.

In concreto, il Tribunale di Milano procede alla disamina richiesta dall’art. 47 comma 1 lettera b) CCII con la verifica “non meramente formale della idoneità o meno del piano”, ritenendo di dover procedere al controllo:

  1. del rispetto dell’ordine delle prelazioni (cfr. art. 84 comma 6 CCII);
  2. della formazione delle classi (cfr. art. 85 commi 2 e 3 CCII);
  3. dell’assicurazione a ciascuno dei creditori di un’utilità economicamente rilevante e, “in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell’economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”. Prosegue il Collegio rilevando che “è altresì fondamentale un controllo effettivo sui requisiti d’accesso alla procedura ed in particolare sulla esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime innegabilmente più favorevole disegnato per tale forma di concordato; è necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all’alternativa liquidatoria. […] Più precisamente, il tribunale deve valutare che se l’impresa è in crisi il piano consenta di evitare l’insolvenza e al contempo di superare la crisi; se l’impresa già si trova in situazione di insolvenza il piano deve essere in grado di rimuoverla”.

Come anche precisato nel decreto in commento, non è da escludersi che, in sede di giudizio di omologazione, possa procedersi ad un identico controllo di quanto già esaminato in sede di apertura ex art. 47 CCII, “oltre poi alla corretta formazione delle classi, ciò che si traduce nella verifica che: -- le classi non alterino l’ordine delle prelazioni, -- all’interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; -- la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisone dei creditori in classi” (cfr. artt. 84 e 85 CCII).

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