Il professionista attestatore - sentenza n.1521/2013 Corte di Cassazione - Concordato preventivo

2 Settembre 2021


Con la sentenza n.1521/2013 le Sezioni Unite hanno definito il professionista attestatore come un professionista indipendente che svolge funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice.

Si può infatti affermare che l’attestatore svolga funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice per due motivi.

In primo luogo, alla relazione di attestazione viene attribuita la funzione di fornire dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall’interno, elementi che sarebbero acquisibili esclusivamente tramite un consulente tecnico nominato dal Giudice.

In secondo luogo, l’attestazione non vincola il giudice in merito al giudizio di fattibilità della proposta, il quale, pertanto, può discostarsene, esattamente come le conclusioni della consulenza del CTU non vincolano il Giudice.

Tuttavia, l’attestatore non può essere considerato un mero ausiliario del giudice, in quanto l’attestazione, a differenza della consulenza tecnica del CTU, non è rivolta solamente al Giudice, bensì anche ai creditori, i quali utilizzeranno dati, informazioni e valutazioni nella stessa contenuti per effettuare le proprie valutazioni di merito e per votare la proposta (unitamente altresì a dati, informazioni e valutazioni contenuti nella Relazione ex art.172 L.F. del Commissario Giudiziale).

Inoltre, sono diversi i profili di responsabilità civile e penale dell’attestatore e del consulente tecnico d’ufficio. L’attestatore risponde, di fatti, in caso di dolo o colpa grave, sotto il profilo penale per il reato di falso in attestazioni e relazioni (art.236 bis L.F.) e sotto il profilo civile – nei confronti dell’imprenditore (responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) e nei confronti di creditori e/o terzi (responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) - per il mancato rispetto delle regole generali del contratto d’opera professionale (art.1176 co.2 c.c.). Il consulente tecnico d’ufficio, invece, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale (art.357 c.p.), risponde, in caso di dolo, colpa lieve o colpa grave, sotto il profilo penale per i reati di corruzione (art.318 c.p.), concussione (art.317 c.p.), abuso d’ufficio (art.323 c.p.), peculato (art.314 c.p.), rifiuto di uffici legalmente dovuti (art.366 c.p.), falsa perizia (art.373 c.p.) e sotto il profilo civile nei confronti delle parti del processo (responsabilità extracontrattuale) per violazione dei doveri di correttezza, diligenza e perizia (art.64 c.p.c.).

Infine, l’attestatore, a differenza del consulente tecnico d’ufficio, non è pubblico ufficiale. L’attestatore, pertanto, non potrà essere chiamato a rispondere dei reati di falso ideologico (artt.476-479 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.). Si rileva, a tal fine, la mancanza nella Legge Fallimentare di una espressa attribuzione al professionista attestatore della qualifica di pubblico ufficiale, qualifica, per contro, espressamente riconosciuta a Curatori, Commissari Giudiziali e Liquidatori Giudiziali.

In conclusione, l’attestatore può essere definito come un professionista indipendente che svolge funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice, ma che non può essere definito come un mero ausiliario del giudice e non riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

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