Il Tribunale di Milano con la pronuncia del 17 gennaio 2022 interviene funditus sulla conferma delle misure protettive ex art. 6 del D. L. n. 118/2021, valorizzando i principi di proporzionalità, di minimo mezzo e di lesività non oltre lo stretto necessario delle aspettative creditorie per limitare la conferma delle misure protettive ai soli creditori che, avendo intrapreso delle azioni esecutive in un momento antecedente alla domanda, non consentono il rispetto del principio della par condicio creditorum. Il Giudicante valorizza il ruolo svolto dalla relazione dell’esperto nella gestione della composizione negoziata della crisi di impresa, per la conferma delle misure protettive ex art. 6 del D. L. n. 118/2021. Il ruolo svolto dal professionista è confermato dall’importanza delle dichiarazioni rese nella relazione intervenuta a valle di un incontro con l’imprenditore, i consulenti legali e fiscali, il revisore legale, il collegio sindacale, e il management,nella quale l’esperto ha confermato la concreta possibilità del risanamento. La valutazione del professionista è stata inoltre confermata dalle: Sul punto, seguendo il ragionamento reso dall’esperto il Tribunale ha confermato che “la verifica di corretta e ragionevole prospettiva di risanamento è stata vagliata dall’esperto con ragionamento congruo, non contradditorio e logico-contabile che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi, anche in relazione alla ritenuta sussistenza di una condizione di reversibilità dell’insolvenza da parte del proponente”. La relazione svolta dall’esperto interviene a valle di un piano di risanamento già presentato e di trattative già iniziate. Nel parere, tuttavia, il professionista sottolinea, che “il successo del Piano di risanamento si basa sul buon esito delle trattative in corso, sia sulla riconversione industriale già in atto” e conferma che “il piano prospettato non è imprudente, che la continuità aziendale in base al budget di cassa appare poter reggere per circa sei-sette mesi per la durata della composizione negoziata”. Sul punto, seguendo l’impostazione del Tribunale appare opportuno che venga adottata “una conferma selettiva delle misure protettive, inibendo le azioni esecutive di taluni dei creditori soltanto, ovvero dei creditori che stanno agendo in executivis, in assenza di iniziative cautelari, che comunque vanno precluse”. Sempre in questo senso, valorizzando il principio di proporzionalità e del minimo mezzo “la conferma di una misura protettiva appare dover essere limitata ai soli soggetti che con le loro azioni esecutive mobiliari e presso terzi non consentono ad oggi il rispetto della par condicio né consentono al proponente di disporre della liquidità in continuità aziendale (…) per la migliore riuscita della composizione negoziata”.