Fallimento/liquidazione giudiziale - stato passivo - domande di ammissione – ritardo - valutazione della causa del ritardo La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21661 del 5 settembre 2018 ha affermato che il termine finale per la presentazione delle domande tardive di ammissione al passivo stabilito dall’art. 101 l. fall. è fissato a pena di decadenza e il suo decorso genera, in linea di principio, una presunzione di inammissibilità della domanda. È, dunque, onere del creditore superare tale presunzione, dimostrando che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, il che implica una valutazione fattuale riservata al giudice di merito e che deve fondarsi su elementi oggettivi ed estranei al creditore e non sulla semplice assenza di colpa. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in sede di legittimità mediante lo strumento previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. Rif. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 5 settembre 2018, n. 21661