Il Tribunale di Piacenza, Sezione Fallimentare, con sentenza dell’8 maggio 2020, si è espresso in merito all’improcedibilità o meno del ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio depositato nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020. Occorre premettere che l’art. 10, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto che: “Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili”. Nel caso in esame, una società aveva presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio in data 9 marzo 2020, e il Tribunale di Piacenza ha ritenuto di non dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, nonostante lo stesso sia stato depositato in data 9 marzo 2020 e l’art. 10 del “Decreto Liquidità” abbia previsto, appunto, l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Nella sentenza viene infatti affermato che: “l’art. 10 fa espresso riferimento ai ricorsi presentati ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, mentre manca un riferimento espresso all’art. 14 L.F., norma che disciplina in modo specifico il ricorso per fallimento in proprio dell’imprenditore”. Il Tribunale ha ricordato altresì che, sebbene la Relazione Illustrativa al “Decreto Liquidità” esponga una interpretazione diversa e dia per scontato che la norma si applichi anche alla ipotesi di fallimento in proprio, “la voluntas legi non possa che rilevare in senso oggettivo e debba in ogni caso desumersi in primis dal tenore letterale della norma, restando l’”intenzione” puramente soggettiva dei singoli rappresentati del potere legislativo del tutto irrilevante” ed ha rimarcato come, anche ammettendo l’applicabilità della norma al caso si specie, “la ratio legis è quella di “sollevare” l’imprenditore dall’impellente onere di chiedere il fallimento in proprio (anche in relazione alla possibilità di accedere a soluzioni alternative alla crisi), tale esigenza non sussiste logicamente qualora la situazione di insolvenza si sia già pienamente manifestata e divenuta irretrattabile in un momento antecedente all’attuale situazione emergenziale”. Nel caso in esame, infatti, durante l’udienza del 20 aprile 2020 che ha deciso in merito al fallimento della società, è stato dato atto che l’insolvenza della società e l’impossibilità di una liquidazione in bonis fossero già acclarate alla data di chiusura del bilancio di esercizio 2018; tanto più che la ricorrente, nel corso di tale udienza, ha insistito per la dichiarazione di fallimento, così palesando il proprio disinteresse rispetto agli effetti protettivi introdotti dal D.L. 23/2020. Per tali motivi, il Tribunale, riunito in Collegio, ha emesso sentenza dichiarativo di fallimento.