Il Tribunale di La Spezia, con provvedimento del 10 settembre 2018, ha stabilito che così come previsto nella procedura di concordato preventivo, anche nell’accordo della composizione della crisi è possibile la falcidia dell’Iva, in quanto, diversamente, verrebbe violato il principio di neutralità fiscale stabilito dall’Unione Europea. La diversità di trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto tra i creditori soggetti alla disciplina del concordato preventivo e gli imprenditori soggetti alla disciplina della procedura di accordo di composizione della crisi infatti non è giustificata dal principio di effettività della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.In ragione di tale contrasto, nel provvedimento il Giudice ha deciso di disapplicare l’art. 7 della L. 3/2012 limitatamente al cosiddetto divieto di falcidia dell’iva.