Domanda di preconcordato - Ammissibilità - Principi

2 Settembre 2021


La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7117 del 12 Marzo 2020, ha trattato l’istituto del preconcordato, delineandone gli aspetti più pregnanti.

In particolare ha fissato i seguenti principi di diritto:

“i) il cosiddetto preconcordato di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dalla L. Fall., art. 161, commi 1, 2 e 3, secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale;

ii) la domanda anticipata di concordato non necessita per la sua ammissione (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore) di alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo della  Fall., art. 161,comma 6;

iii) il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dalla L. Fall., art. 161, comma 6, ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario;

iv) la mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161,comma 6 e 10, L. Fall. costituisce un fatto neutro inidoneo di per sè a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali;

v) la domanda anticipata di concordato presentata all'ultimo momento utile tuttavia può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa”.

Il fatto. Con il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della corte di Appello di Catanzaro, che aveva fatto sue le conclusioni del giudice di prime cure, i ricorrenti lamentavano “la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 161 e il difetto assoluto di motivazione in merito alla ravvisata finalità meramente dilatoria della domanda anticipata di concordato: la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di concordato proposta ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, fosse stata presentata con abuso dello strumento concorsuale, in quanto al momento del deposito del ricorso il Tribunale non aveva gli elementi necessari per riscontrare gli estremi dell'abuso, non disponendo di informazioni sufficienti, che si sarebbero potute ricavare soltanto dagli strumenti di monitoraggio previsti dai commi 6 e 8 della norma”.

La Suprema Corte, dettando i principi sopra esposti, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio della causa alla corte distrettuale. In particolare, gli Ermellini rilevano che la sentenza impugnata si “presta a critica innanzitutto laddove, in violazione del disposto dell'art. 161, comma 6, L. Fall., esige l'adempimento di un obbligo di discovery di contenuto eccedente al testo normativo, in realtà insussistente.

La decisione inoltre applica falsamente le regole appena fissate, riconducendo in maniera non pertinente la fattispecie concreta posta al suo esame all'istituto dell'abuso del preconcordato.

Stando all'accertamento della Corte di merito nel caso in esame la condotta del debitore è consistita nell'assumere l'iniziativa concordataria, a distanza di due mesi dalla notifica del decreto di fissazione e soltanto in occasione dell'udienza prefallimentare, malgrado lo stato di insolvenza fosse risalente nel tempo.

Il che, come detto, non bastava però a dimostrare che lo strumento concordatario, introdotto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 161, comma 10, L. Fall., fosse stato sviato dalle sue finalità risanatorie, occorrendo invece la dimostrazione di altre circostanze utili nel loro complesso a dare diversa valenza all'iniziativa assunta all'ultimo momento utile ma pur sempre nell'alveo dei requisiti formali e cronologici caratterizzanti l'istituto”.

 

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