In tema di composizione negoziata della crisi d’impresa, il Tribunale di Catanzaro si è pronunciato sull’istanza per la conferma delle misure protettive presentata da una società caratterizzata da una grave situazione di squilibrio patrimoniale, generata prima della pandemia e da un profilo di indebitamento avanzato tale da non poter far presumere la ragionevole probabilità di risanamento. La società in oggetto ha presentato ricorso per la conferma delle misure di protezione al Tribunale come previsto dall’art. 19 C.C.I.I. corredato dalla documentazione prevista dalla normativa e dai documenti integrativi richiesti dal Giudice. A fronte della richiesta per la conferma delle misure protettive tra cui quelle conservative nei confronti dei creditori e quella cautelare, più nello specifico, della sospensione delle azioni di esecuzione su un immobile, che tra le immobilizzazioni, costituirebbe l’unico asset disponibile per il risanamento, il Giudice ha analizzato il contenuto della relazione richiesta all’esperto indipendente. Tra gli aspetti evidenziati nella stessa sarebbe altresì emerso: In conclusione, ritenendo nel caso di specie e ritenendo altresì l’azione delle misure di protezione “proporzionato rispetto al pregiudizio arrecabile ai creditori” il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’inefficacia delle misure protettive.