Cass., Sez. 1, 9 maggio 2023, n. 12332 Con la presente ordinanza la Suprema Corte si esprime sulla prededuzione spettante al locatore nel caso di danni all’immobile cagionati dal conduttore antecedentemente il fallimento. Il caso nasce dall’opposizione della locatrice all’ammissione al passivo avvenuta con degrado al chirografo di parte degli importi originariamente chiesti in prededuzione e con il dimezzamento dell’importo ammesso in prededuzione a titolo di indennizzo. Il Tribunale di Perugia ha rigettato l’opposizione della locatrice ed avverso tale decisione viene proposto ricorso in Cassazione per cui entrambe le parti hanno presentato memorie. La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso analizzando, in particolare, “la natura prededucibile o meno del credito risarcitorio da riduzione in pristino della cosa locata danneggiata (o meglio, modificata contra pacta) dal conduttore”. L’art. 72 LF dispone infatti che l’esecuzione dei contratti in corso alla data di fallimento rimanga sospesa fino a quando il curatore non dichiari di voler subentrare nel contratto in luogo del fallito, ovvero di sciogliersi da esso “fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione”. Tra tali diverse disposizioni la Suprema Corte richiama anche l’art. 80 comma 3 LF che disciplina il caso di fallimento del conduttore. In tale circostanza non si verifica una sospensione del contratto di locazione che invece prosegue ed “il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso…”. In particolare la Suprema Corte ricorda che “…la giurisprudenza ha chiarito che tale indennizzo, in quanto collegato all'anticipato recesso del curatore, non è onnicomprensivo … essendo solo inteso, come tale, a dare riscontro e riparo alla minore durata del rapporto rispetto alle previsioni stabilite nel contesto del programma contrattuale". Sempre l’art. 80 LF ultimo comma prevede che tale indennizzo (e solo questo) vanga soddisfatto in prededuzione, dovendosi considerare come prededucibili i soli crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale in base a quanto previsto dall’art. 111 comma 2 LF. La Suprema Corte passa ad analizzare la richiesta del locatore di prededucibilità del risarcimento dei danni causati sull’immobile locato, reputando che possa ritenersi prededucibile solo il risarcimento di danni cagionati all’immobile durante la procedura fallimentare, non anche quelli cagionati, come nel fatto di specie, anteriormente all’apertura del Fallimento “altrimenti la massa dei creditori verrebbe automaticamente a sopportare un danno riconducibile ad una condotta posta in essere dal conduttore fallito quando era ancora in bonis, e cioè prima del fallimento, in contrasto con i principi che presiedono al riconoscimento della prededuzione canoni di locazione”. Solo gli impegni assunti dal curatore successivamente all’apertura della procedura concorsuale diventano costi che gravano sulla procedura stessa ed in tale fattispecie non rientrano i danni causati da opere realizzate dal conduttore in bonis antecedentemente l’apertura del fallimento. La Suprema Corte conclude, pertanto, con il rigetto del ricorso con compensazione delle spese “tenuto conto della complessa articolazione della vicenda inter partes e dell’assenza di precedenti specifici”.