Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17186 del 28 giugno 2018 hanno affrontato il tema del conflitto di interessi in sede di votazioni del piano nell’ambito del concordato fallimentare.
Punto di partenza del ragionamento dei giudici di legittimità è l’assenza di una disposizione analoga all’art. 2373 c.c. che in ambito societario disciplina, in via generale, il conflitto di interessi.
“Ciò non significa, tuttavia, che nel concordato non siano configurabili conflitti d’interesse in relazione al voto dei creditori, come dimostrano le esclusioni dal voto – previste dalla l. fall., art. 127, commi 5 e 6, in tema di concordato fallimentare, e dall’analogo art. 177, comma 4, in tema di concordato preventivo – di taluni congiunti del fallito e degli acquirenti di loro crediti da mano di un anno prima della dichiarazione del fallimento, nonché delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo rispetto ad essi. Tali norme non trovano spiegazione se non con la finalità di neutralizzare, appunto, un conflitto tra l’interesse proprio di singoli creditori di cui si tratta (in quanto collegato all’interesse del fallito) e l’interesse comune a tutti i creditori)”.
La previsione espressa di solo alcune esclusioni dal voto per conflitto di interesse non dovrebbe portare necessariamente alla conseguenza che non possano sussistere altri casi di conflitto di interessi non espressamente previsti dalla legge, ma ricavabili mediante interpretazione della stessa.
Pertanto, di fronte al silenzio del Legislatore rispetto al diritto di voto spettante al creditore proponente il concordato fallimentare, i giudici di legittimità osservano che “tra chi formula la proposta di concordato (così come, del resto, una qualsiasi proposta contrattuale) e i creditori che tale proposta sono chiamati ad accettare (così come, in genere, i destinatari di una qualsiasi proposta contrattuale) vi è un contrasto di interessi di carattere immanente, coessenziale alle loro stesse qualità, essendo l’uno propriamente qualificabile come controparte degli altri: interessato il primo a concludere l’accordo con il minor esborso possibile, e gli altri, all’opposto, a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti. Alla luce di questa considerazione va interpretato il silenzio del legislatore sul diritto di voto del creditore proponente il concordato fallimentare, diritto non espressamente negato, ma neppure espressamente riconosciuto dalla legge (diversamente è a dirsi quanto al concordato preventivo)”.
Infine, con riguardo alla legittimazione al voto delle società correlate alla società che presenta la proposta di concordato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione forniscono un’interpretazione estensiva dell’art. 127, comma 6, l. fall. estendendo l’esclusione dal voto prevista nei confronti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo a tutte le ipotesi di conflitto di interessi e non soltanto nel caso di conflitto previsto al comma 5 della medesima disposizione (“Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento”.)