La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6508 del 9 Marzo 2020 si è pronunciata sul tema del privilegio per il finanziamento erogato dall’istituto di credito per conto del Fondo di Garanzia per le PMI (Mediocredito). In particolare, il credito oggetto di insinuazione da parte di Equitalia Nord S.p.A. originava dalla preventiva erogazione (effettuata dalla Banca Nazionale del Lavoro) a favore della società, poi fallita, di un finanziamento dell’importo di 400.000,00 Euro, con garanzia diretta del Fondo di Garanzia P.M.I. e dal successivo inadempimento da parte di quest’ultima. Il credito è stato successivamente escusso da parte della banca erogatrice al Fondo di Garanzia, il quale dopo aver estinto il credito di BNL, si è surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore, insinuandosi al passivo della società fallita a seguito di iscrizione esattoriale ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 9, comma 5. La Suprema Corte, ribaltando la decisione del tribunale di Milano che lo inseriva tra i crediti chirografari, considera tale credito privilegiato. In particolare, la stessa Corte, ha affermato che “anche il credito dell’Amministrazione statale che deriva dall’escussione da parte dell’istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell’interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma. Va, peraltro, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell’escussione della garanzia) dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche "la revoca" richiamata dal decreto impugnato non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell’invocato privilegio".