La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13467 del 2 luglio 2020, si è espressa in merito alla possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di opporre in compensazione i propri crediti alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato in capo ad una società in concordato preventivo durante lo svolgimento della procedura concorsuale. Si rammenta, innanzitutto, che il primo comma dell’art. 56 l.fall. prevede che “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”, e che l’articolo 169 l.fall. estende l’applicazione di tale articolo anche alla procedura di concordato preventivo, precisando che ciò debba avvenire con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato. Nel caso di specie, la società cessionaria del credito IVA maturato in capo ad una società in concordato preventivo aveva impugnato il diniego parziale di rimborso di tale credito, motivato da parte dell’Agenzia delle Entrate opponendo in compensazione un credito tributario della società cedente sorto prima dell’apertura della procedura concordataria. A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, e del rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, la società cessionaria del credito IVA ha proposto ricorso per cassazione adducendo la seguente motivazione. Ad avviso della ricorrente infatti, la sentenza di secondo grado ha erroneamente applicato la disciplina della compensazione di diritto comune, anziché quella in materia concorsuale di cui all'art. 56 l.f., avendo la stessa accertato l’avvenuta compensazione a termini dell’art. 1248, comma 2, c.c., dando rilievo, in caso di cessione non accettata dal debitore ma a questi notificata, alla data di notifica della cessione al fine della opponibilità della compensazione. Sostiene all'opposto la società ricorrente come l’anteriorità del controcredito erariale ai fini della opponibilità in compensazione debba essere apprezzata in relazione alla data della sua insorgenza e, quindi, in relazione al periodo di imposta in cui il controcredito è sorto, non anche in relazione alla data della notificazione della intervenuta cessione del credito IVA da parte del cessionario al creditore ceduto. Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha ribadito che “è principio comunemente affermato che nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi della L. Fall., artt. 56 e 169, una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa la compensazione pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda (Cass., Sez. I, 25 novembre 2015, n. 24046)”. Ad avviso della Cassazione, pertanto, nel determinare l’ammissibilità o meno della compensazione in ambito concordatario, “ciò che rileva, anche riguardo alla materia tributaria, è che il credito invocato dal contribuente (o dal suo avente causa) e il debito opposto in compensazione da parte dell’amministrazione finanziaria siano sorti o entrambi prima della apertura della procedura (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19335), benché il controcredito possa divenire liquido ed esigibile successivamente, non determinando tale circostanza violazione del principio di neutralità dell’imposta (Cass., Sez. V, 29 maggio 2019, n. 14620), oppure entrambi siano sorti successivamente all'apertura della procedura e, in quanto tali, siano omogenei”. Prosegue la sentenza affermando che “la ragione per cui la compensazione può essere operata avuto riguardo alla data del sorgere del credito – in relazione alla data di cut off costituita dall'apertura della procedura, anche per i crediti tributari – è data dal fatto che i crediti che sorgono prima della procedura sono entrambi vantati verso l’imprenditore insolvente (e, quindi, possono essere compensati con debiti dello stesso soggetto insolvente), laddove i crediti sorti dopo la procedura sono vantati dalla massa dei creditori e possono essere compensati con debiti della massa (e non dell’imprenditore insolvente)” e che tale principio “opera integralmente anche per il concordato preventivo, giusto il rinvio recettizio alla L. Fall., art. 56, operato dalla L. Fall., art. 169, che comporta la traslazione della ammissibilità della compensazione dei crediti propria del fallimento al concordato preventivo (Cass., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277), avuto riguardo, come data cut off, alla data di apertura della procedura (Cass., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 18729)”. Conclude la Cassazione affermando il seguente principio di diritto: “nel caso in cui, in materia di concordato preventivo, l'imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre - al contrario - non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dalla L. Fall., artt. 56 e 169, applicabile anche ai crediti erariali”. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata dalla ricorrente.