Cram Down negato nell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L. Fall.

5 Gennaio 2023


Con decreto del 17 ottobre 2022, il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso per l’omologazione forzata, c.d. Cram Down, dell’Amministrazione Finanziaria e degli Enti di Previdenza nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L. Fall. in quanto l’autorità giudiziaria ha ritenuto la proposta originaria della Società debitrice non conforme alla situazione di fatto esistente e pregiudizievole nei confronti del creditore pubblico che non deve, con l’applicazione del Cram Down, vedersi “comprimere i propri diritti”.

Nel caso di specie, per raggiungere la percentuale minima di creditori aderenti, pari al 60% come definito al comma 1 dell’art. 182 bis L. Fall., era fondamentale l’adesione dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia Entrate - Riscossione e dell’INPS, in quanto rappresentavano da soli già il 58,73% della debitoria complessiva.

La proposta presentata dal debitore si basava su una perizia giurata del patrimonio immobiliare della Società e dei Soci illimitatamente responsabili, la quale attestava che la proposta della società avrebbe garantito una soddisfazione maggiore di tali creditori rispetto all’alternativo scenario liquidatorio.

A seguito dei pareri contrari dell’INPS, dell’INAIL e dell’Agenzia delle Entrate alla proposta della società, in quanto ritenuto il valore del patrimonio sottostimato, il Tribunale ha nominato un consulente tecnico per la stima del valore del patrimonio. Nella relazione tecnica il patrimonio è stato valutato superiore, rispetto a quanto prospettato dal debitore, per un importo pari ad Euro 386.740 ed è stato evidenziato come, tale somma, permetteva ai suddetti creditori di ricevere una migliore soddisfazione nel caso di fallimento.

Il Tribunale di Lecce, ritenuto il diniego dei creditori motivato e giustificato, ha rigettato il ricorso della società e negato il Cram Down, in quanto la ratio dello strumento è quella di “superare un’inerzia ingiustificata e irragionevole da parte dell’Amministrazione Finanziaria” che nella fattispecie non si è verificata, e non imporre l’adesione ad una proposta “peggiorativa” rispetto all’alternativa liquidatoria.

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