Il Tribunale di Catania, con decreto del 16 luglio 2020, si è espresso in merito ai presupposti per la concessione della proroga, prevista dall’art. 9, comma 4, del D.L. 23/2020 (c.d. decreto liquidità), del termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. per il deposito del piano concordatario. Il quarto comma dell’art. 9 sopracitato prevede che: “Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Nel caso oggetto d’analisi, la società ricorrente, dopo aver depositato il ricorso ex art. 161, 6° comma, l.fall. per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ha richiesto con istanza, entro il termine, già prorogato dal Tribunale, per il deposito del piano concordatario, la concessione di un’ulteriore proroga ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità). Secondo il Tribunale, vi sono due ipotesi che giustificano la concessione di tale proroga, ovvero: Pertanto, il Tribunale ritiene che “la valutazione in ordine alla concessione o meno della proroga debba essere parametrata sulla possibilità che, beneficiando dell’ulteriore termine, l’imprenditore in concordato possa superare le evenienze che gli hanno precluso di predisporre il piano nel termine già prorogato” e che, nonostante l’estrema incertezza che caratterizza la presente situazione economica, che non permette di effettuare previsioni nel medio/lungo periodo, “la disposizione in commento richieda un (seppur) minimo principio di prova dell’impatto dell’emergenza COVID19 sugli assunti del piano”. Infatti, sostiene il Tribunale, “che ove il legislatore avesse ritenuto di assumere che il COVID19 abbia di per sé impattato su tutti i contesti economici non avrebbe attribuito al Tribunale un vaglio circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della proroga”. Nel caso di specie, la ricorrente ha posto a fondamento della propria richiesta due motivazioni: In merito alla prima motivazione, nella sentenza i Giudici contestano alla ricorrente il fatto che “la stima sia stata effettuata senza accesso ai luoghi e sulla scorta dei soli dati forniti dall'imprenditore”, nonché che il valore nullo del complesso immobiliare risultante dalla perizia sia dipeso dagli ingenti costi necessari per il completamente della struttura e dalla crisi conclamata del settore immobiliare, in particolare di quello turistico, e non dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Il Tribunale nella sentenza arriva a criticare il contenuto dell’istanza di proroga, dove, suggeriscono i Giudici, la ricorrente avrebbe potuto giustificare la richiesta del maggior termine “per consentire un accesso sui luoghi ovvero un riscontro fattuale ai dati forniti dall'imprenditore, onde procedere a un più accurato esame della situazione di fatto del complesso”, rammaricandosi, tuttavia, che ciò non sia stato prospettato nell'istanza. Quanto, invece, alla seconda motivazione, i Giudici contestano alla ricorrente il fatto che “nessuna evidenza probatoria (nemmeno a livello statistico in relazione ai cali negli investimenti nel settore immobiliare) è stata fornita in ordine alle trattative col soggetto potenzialmente interessato cui è stato fatto riferimento nelle battute iniziali della procedura”, pertanto, prosegue la sentenza, “non vi sono elementi per valutare se e in che termini l’emergenza COVID19 abbia effettivamente avuto impatto su questo assunto del piano”. In conclusione, i Giudici arrivano a rigettare l’istanza di proroga ritenendo che: