Concordato preventivo – Transazione previdenziale – Regolarità del DURC

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Pistoia, Sezione lavoro, con sentenza del 4 maggio 2020, si è espressa in merito al rilascio di un DURC regolare da parte dell’Inps in caso concordato preventivo con transazione previdenziale che preveda il pagamento dei crediti previdenziali in misura integrale ma dilazionata.

Passando alla trattazione dei fatti di causa, una società che aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. “in bianco”, con ricorso ex art. 700 c.p.c. ha lamentato il rifiuto, da parte dell’Inps, del rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva, evidenziando le ragioni che supportano la sussistenza del fumus bonis juris nonché quelle relative al periculum in mora.

L’Inps, successivamente al deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma, l.f., aveva infatti inviato alla società un invito a regolarizzare la propria posizione debitoria, pena la definizione del proprio DURC con esito non regolare, comunicando successivamente, alla scadenza del termine per regolarizzare la posizione, che il DURC verrà emesso irregolare almeno fino a quando non verrà omologato il piano e l’Inps non sarà in grado di verificazione il soddisfacimento dei propri crediti.

Nel frattempo, la società aveva presentato una transazione previdenziale ai sensi dell’art. 182 ter l.f., rifiutata dall’Inps, che prevedeva la soddisfazione integrale dei crediti previdenziali con versamento in unica soluzione entro il 31.12.2022 e l’applicazione di tasso di interesse dello 0,5%.

La sentenza richiama il D.M. 30.01.2015, che all’art. 6, commi 1, 4 e 5, prevede che l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che:

  • si tratti di un concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis l.f.;
  • il piano di concordato preveda l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali;
  • in caso di presentazione di una proposta di accordo sui crediti contributivi ex art. 182 ter l.f. nell’ambito del concordato preventivo, sia previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 1 e 3 del D.M. 04.08.2009;
  • l’impresa sia comunque regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Si rammenta che l’art. 3 del D.M. 04.08.2009, rubricato “Limiti dei crediti ammissibili” prevede che:

  • la proposta di pagamento parziale per i crediti privilegiati di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2778 c.c. e per i crediti per premi non può essere inferiore al cento per cento e per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. non può essere inferiore al quaranta per cento;
  • la proposta di pagamento parziale per i crediti di natura chirografaria non può essere inferiore al trenta per cento;
  • la proposta di pagamento dilazionato non può essere superiore a sessanta rate mensili con applicazione degli interessi al tasso legale, nel tempo, vigente.

Di conseguenza, il Tribunale ha preso atto che tutte le condizioni sopra richiamate risultavano prima facie soddisfatte, considerato che trattasi di un concordato preventivo in continuità aziendale, che la società ha regolarmente assolto agli obblighi contributivi con riferimento al periodo successivo alla pubblicazione del ricorso ex art. 160, 6° comma, l.f. e che la transazione previdenziale prevede l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali Inps, anche se in misura dilazionata in un'unica soluzione entro il 31.12.2022 con la corresponsione di interessi nella misura dello 0,5%. Infatti, la sentenza conclude che l’art. 3 del D.M. 04.08.2009 prevede “solo un limite al numero massimo di rate mensili (60) e non anche il divieto di pattuire il versamento del dovuto in una unica soluzione, peraltro, entro un termine sensibilmente inferiore rispetto a quello massimo consentito (tre anni anziché cinque)”.

Il Tribunale prosegue affermando che “neppure può dubitarsi dell’esistenza del periculum in mora, avendo parte ricorrente documentato la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile in caso di rilascio di DURC non regolare ed, in particolare, il rischio concreto di una risoluzione del contratto in essere con clienti strategici […], o comunque nella sospensione dei pagamenti […] e degli ordinativi in corso…” e, sempre sotto il profilo del periculum, che “costituisce fatto notorio che il DURC regolare è necessario in tutti i casi di contratto pubblico […] non solo per la conclusione del contratto e quindi per la partecipazione agli appalti, ma anche per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale (in questo senso Tribunale Firenze, sez. lavoro, ordinanza 700 c.p.c. 21.12.2015)”.

Per tali motivi, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha ordinato all’Inps l’immediato rilascio in favore della ricorrente di attestazione di regolarità contributiva positiva.

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