Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Cram down

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Napoli, con il Decreto n. 190/2021, ha omologato un Concordato preventivo con soddisfazione del credito Erariale all’1% e silenzio/dissenso dell’Inps.

In particolare, mentre l’Agenzia delle entrate, titolare dei crediti più consistenti, aveva espresso voto favorevole, l’Inps so era espressa in maniera negativa, ma in una fase antecedente a quella deputata per esprimere il proprio assenso/dissenso.

Pertanto, i Giudici, hanno ritenuto il voto dell’ente previdenziale, pervenuto prima della formale apertura della fase a ciò deputata (adunanza dei creditori), equivalere ad una mancata manifestazione del voto.

Quindi, in applicazione della disposizione introdotta dall’art. 3 del D.L. 125/2020 (convertito nella L. 159/2020 e che ha modificato l’art 182-ter l.f. con la previsione che il tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria quando l’adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze) che, secondo i Giudici, ha indiscutibilmente natura procedimentale in quanto funzionale al calcolo delle maggioranze e, come tale, è applicabile anche alle procedure instaurate prima della sua entrata in vigore purché non ancora concluso, hanno omologato il concordato ritenendo che la proposta di soddisfacimento delle predetta amministrazione e degli enti gestori di forme di previdenza fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

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