Concordato preventivo – transazione fiscale – rigetto proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate - impugnazione - competenza

2 Settembre 2021


La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8054 del 25 marzo 2021 affronta il tema del giudice competente a decidere sull’impugnazione avverso il rigetto della proposta di transazione fiscale.

La sentenza è degna di nota anche per l’excursus normativo in relazione alle modifiche che si sono succedute nel tempo riguardanti l’istituto della transazione fiscale, dalla sua introduzione ad opera dell’art. 3, co. 3, D.L. 138/2002 all’ultima modifica apportata dall’art. 3, co. 1 bis, D.L. 125/2020.

In particolare, quest’ultima disposizione, che come noto, ha anticipato l’entrata in vigore dell’art. 48, co. 5, CCII, ha indirizzato gli interpreti a ritenere che la mancata adesione alla proposta di transazione fiscale da parte dell’agenzia delle entrate sia riconducibile alla competenza del giudice fallimentare piuttosto che alla competenza giurisdizionale del giudice tributario.

In particolare, l’articolo 48, co. 5, CCII così recita:

“5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.

I giudici di legittimità hanno ravvisato che, a seguito delle modifiche apportate dalla novella del 2000, l’istituto della transazione fiscale si collocasse all’interno delle procedure concorsuali piuttosto che nella categoria delle procedure di attuazione dei tributi, statuendo che “con la scelta in questione, il legislatore della riforma ha incastonato la transazione fiscale con maggior chiarezza nel campo del diritto fallimentare, ancorché siano evidenti i riflessi di diritto tributario”.

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