La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione sulla prededucibilità del compenso professionale maturato in funzione dell’ammissione del debitore al concordato preventivo. Nello specifico, la questione posta all’attenzione della Corte è stata la seguente: “si tratta di stabilire se il credito avente ad oggetto un compenso professionale maturato in funzione della ammissione del debitore al concordato preventivo possa essere collocato in prededuzione nel successivo fallimento solo a condizione che il concordato preventivo sia stato inizialmente aperto o, se, al contrario, la predetta collocazione possa essere riconosciuta anche in ipotesi di inammissibilità “originaria” del ricorso ex art 162 l.fall ovvero (come nella specie) di rinuncia alla domanda”. In merito a tale questione, con alcune pronunce infatti la Prima Sezione della Suprema Corte ha affermato che “il compenso del professionista che abbia coadiuvato l’imprenditore – debitore a predisporre una domanda di concordato preventivo (o di accesso ad altra procedura concorsuale) può essere collocato in prededuzione nell’eventuale successivo fallimento solo a condizione che il concordato preventivo sia stato ritenuto prima facie ammissibile dal Tribunale e, pertanto, aperto” (in questo senso Cass. n. 5254/2018, Cass. n. 16224/2019 nonché Cass. n. 639, 640 e 641/2021 anche con riguardo allo specifico caso della rinuncia alla domanda di concordato preventivo prima dell’ammissione). In questo senso si esprime anche il nuovo Codice della Crisi d’Impresa che all’art. 6, comma 1 lett. c testualmente afferma che sono prededucibili “i crediti professionali sorti in funzione […] a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47”. Con altre pronunce, tuttavia, la stessa Prima Sezione ha ritenuto “che la collocazione in prededuzione del compenso per l’attività professionale, quando idonea in virtù di una valutazione ex ante di idoneità al risanamento dell’impresa, spetta anche se il concordato preventivo (o altra procedura concorsuale minore) sia affetta da inammissibilità “originaria” che ne abbia precluso l’avvio”. Pertanto secondo questo orientamento, ai fini della prededucibilità, pur non rilevando l’utilità ex post, rileva l’inidoneità ex ante della prestazione, laddove l’eccezione di inadempimento – che integra una questione di merito – riguarda la potenziale idoneità prima facie della prestazione all’avvio della procedura” (in questo senso Cass. n. 7974/2018, Cass. n. 12017/2018, Cass. n. 25471/2019, Cass. n. 220/2020, Cass. n. 2429/2020, Cass. n. 9027/2020, Cass. 13596/2020). In conclusione, la Procura Generale, prendendo atto dei due orientamenti contrastanti, di quanto affermato dal Codice della Crisi e del percorso evolutivo intrapreso dalla giurisprudenza di legittimità volto ad affrancare la categoria dei crediti prededucibili in ragione del loro carattere funzionale dal presupposto di un controllo giudiziale sulla solo utilità, ha rimesso la decisione alla Sezione Unite della Corte di Cassazione.