Concordato preventivo - Le regole per il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati

2 Settembre 2021


La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 10884 dell'8 giugno 2020, chiarisce le regole per la formulazione della proposta concordataria ex art. 160 co. 2 L.Fall. e la propria posizione tra l'interpretazione tradizionale, la quale presuppone il soddisfacimento integrale dei crediti di rango superiore prima di quelli di rango inferiore, e la possibilità di proporre un pagamento parziale per i creditori muniti di privilegio per poter soddisfare parzialmente anche i creditori chirografari .

Richiamando il contenuto dell'art. 160 co. 2 L.Fall. secondo il quale “ La proposta può prevedere che i creditori muniti di  privilegiopegno  o  ipoteca , non soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione , avuto riguardo al valore del mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione "ma che impone comunque che l'articolazione della proposta non sortisca" l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di  prelazione ", la Corte precisa che "la prima delle condizioni poste dall'art. 160, comma 2, implica che l'ammontare della somma ritraibile dalla liquidazione concorsuale segni il limite minimo di soddisfacimento dei creditori privilegiato ”e che da tale limite si deve dunque presumere che“ il creditore chirografario non possa vedere adempiuta, neanche parzialmente, la propria obbligazione se il valore presumibile di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati ”.

Da ciò consegue che:

  • " In presenza di un diritto di prelazione incidente su un bene specifico (ipoteca, pegno, privilegio speciale) il credito che ne è assistito può essere soddisfatto parzialmente, in concorso con i crediti in chirografo, se il valore del detto bene sia inferiore all ' ammontare del credito "
  • ove invece si sia in presenza di " un privilegio generale sui mobili e tali beni siano incapienti rispetto alle ragioni di credito dei titolari di tale diritto di prelazione, i crediti privilegiati non potranno essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari: diversamente si ammetterebbe che, siano soddisfatti prima che lo siano, per l'intero, i creditori di rango poziore . "

Non viene però esclusa la possibilità che i creditori chirografari risultino anche in presenza di beni, oggetto di privilegio generale insufficienti al soddisfacimento integrale dei creditori muniti di privilegio. Ciò potrà avvenire nel caso in cui i creditori chirografari “ hanno la possibilità di concorrere su beni mobili ” o nel caso in cui sia previsto l'apporto della “ cd. finanza esterna ”.

Nella definizione di quest'ultima, la Corte richiama il contenuto della sentenza della Cassazione n. 9373 dell'8 giugno 2012, precisando l'ammissibilità nel caso in cui “ l'apporto del terzo risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale privilegiato della società debitrice, sul quale i creditori dovrebbero in ogni caso essere collocato secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tal credito sia stato postergato o no. "

In conclusione, “ Deve dunque ritenersi che in tema di concordato preventivo, una norma dell'art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare un fondamento giustificativo solo nell'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicuro il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere, in tal caso, dalla presenza di beni immobili (ovviamente per la parte che non è deputata a garantire i creditori che vantino un titolo di prelazione su di essi) o da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso. "

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