In tema di coordinamento della competenza tra la procedura prefallimentare e quella di concordato preventivo, al fine di garantire la soluzione negoziale della crisi, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 4343 del 20 febbraio 2020, ha affermato i seguenti principi di diritto: “Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, è onere del debitore impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta, atteso che l'eventuale accoglimento del reclamo l.fall., ex art. 18 contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l'illegittimità a causa del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone che quest'ultima sia ancora sub iudice.”