Con decreto del 9 aprile 2020, Il Tribunale di Rimini, pronunciandosi in tema di concordato preventivo, ha affermato che la previsione dell’art. 36 del DL c.d. “Liquidità” – con il quale viene disposta la proroga della sospensione legale dal 15 aprile 2020 all’ 11 maggio 2020 – non si applichi agli obblighi informativi ex art 161 L.F. I giudici infatti hanno sostenuto che la sospensione sia riferibile ai soli termini processuali e non anche a quelli sostanziali e che “i termini di cui all’art. 8 dell’art. 161 lf [in materia di obblighi informativi] non abbiano natura processuale essendo termini volti a tenere monitorata la gestione dell’impresa che ha richiesto di accedere alla procedura di concordato preventivo, consentendo così al Tribunale e al Commissario Giudiziale di esercitare i rispettivi poteri di sorveglianza”. Pertanto, gli obblighi informativi in questione “devono essere regolarmente adempiuti dai soggetti coinvolti nella procedura anche al sol fine di informare il Tribunale che non sono state svolte attività a causa dell’emergenza sanitaria in corso”.