Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato in data 27 marzo 2020, ha affermato che la richiesta per accedere al beneficio della Cassa integrazione in deroga “per emergenza Covid-19” da parte di impresa in concordato preventivo non necessita dell’autorizzazione del Tribunale, in quanto atto di ordinaria amministrazione. In particolare, in una procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, 6°comma, L.F., la parte debitrice ha avanzato al Tribunale richiesta per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga per i suoi dipendenti a causa dell’emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”). I giudici della seconda sezione fallimentare hanno dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza ritenendo che “dalla richiesta di autorizzazione a procedere all’accesso ad un beneficio di legge a sostegno dell’occupazione e del reddito nella difficile congiuntura emergenziale, non deriva in sé un pregiudizio o un danno per il ceto creditorio (aggravamento attuale del passivo), quindi trattasi di una libera scelta imprenditoriale, quale atto di ordinaria amministrazione e conservativo, non passibile di autorizzazione da parte del Tribunale, fermo restando che dovranno valutarsi i riflessi sulla proposta definitiva”.