Concordato preventivo – domanda di ammissione alla procedura – attività dei professionisti – natura del credito

2 Settembre 2021


Con la sentenza n. 639 del 15 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura del credito del professionista che ha svolto l’attività di redazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo per una società successivamente dichiarata fallita.

I giudici di legittimità affermano il seguente principio di diritto: “la L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda”.

La Corte di Cassazione sottolinea che i precedenti giurisprudenziali, in forza dei quali è stata riconosciuta la natura prededucibile – nel successivo fallimento - del credito del professionista che abbia svolto attività di consulenza e assistenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, avessero quale presupposto l’ammissione alla procedura della società.

I giudici, infatti, hanno ravvisato l’ammissione al concordato come “sintomatica della funzionalità alla procedura delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni” e, pertanto, il relativo credito è stato considerato rientrante tra i crediti sorti in funzione della procedura come prescritto dall’art. 111, co. 2, l.fall.

Ad avviso della Corte, invece, è differente l’ipotesi in cui la domanda di concordato sia stata presentata e il Tribunale ne abbia escluso l’ammissibilità ai sensi dell’art. 163 l. fall.

In questa ipotesi, infatti, l’attività svolta dal professionista è di natura preparatoria, seppur finalizzata alla verifica dei presupposti per l’accesso alla procedura concordataria, e, nei fatti, non è servita neppure al raggiungimento di un obiettivo minimale quale è l’ammissione alla procedura concordataria, pertanto, è escludere la natura prededucibile del relativo credito.

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