Concordato preventivo – creditori postergati – trattamento La sentenza n. 16348 del 21 giugno 2018 della Corte di Cassazione affronta la tematica relativa al trattamento riservato al socio finanziatore all’interno del piano di concordato preventivo con particolare riferimento alla collocazione di tale creditore nelle classi del piano e alla partecipazione al voto. Il socio che effettua un finanziamento a favore della società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento non può essere inserito in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari dal momento che presenta una posizione giuridica non omogenea rispetto a questi ultimi. La creazione di una classe composta dai soli creditori postergati è ammissibile “purché il trattamento previsto per questi ultimi sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello integrale degli altri chirografari”. Quanto al voto, dal momento che non vi è una norma che espressamente escluda i creditori postergati dalla votazione, la Corte riconosce che essi vi possono partecipare poiché la loro posizione non risulta indifferente dall'esito della procedura concordataria. Infatti, dalla proposta concordataria o, viceversa, dal fallimento possono discendere conseguenze differenti in termini di trattamento dei creditori, infatti, a seconda delle risorse reperibili i creditori possono ottenere il soddisfacimento del proprio credito in misura differente. Rif. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 giugno 2018, n. 16348