Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6253 del 17 aprile 2020, si è espresso in merito alla revocabilità o meno della concessione di un contributo erogato con fondi europei da parte di un Ente Pubblico, in questo caso la Regione Lazio, a seguito della presentazione da parte della società beneficiaria di una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale. Passando alla trattazione dei fatti di causa, si premette che la società, prima dell’avvio della procedura di concordato preventivo, aveva richiesto un contributo per investimenti relativi all’attività di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili. A seguito dell’approvazione del programma di investimento proposto, alla società venne erogato un contributo pari ad euro 181.720, di cui venne successivamente richiesta la revoca da parte della Regione Lazio, avendo la stessa ravvisato, per effetto della presentazione di domanda di concordato preventivo, la sussistenza di una causa di revoca prevista dall’Avviso Pubblico per la concessione di tale finanziamento. L’art. 15 dell’Avviso Pubblico prevedeva difatti la revoca dell’agevolazione, indistintamente, nel caso di soggezione del beneficiario a procedure concorsuali. La parte attrice ha sostenuto che il generico riferimento, da parte dell'Avviso Pubblico e dell'Atto di Impegno, alle procedure concorsuali va inteso restrittivamente, e limitato in funzione del carattere liquidatorio implicitamente presupposto dalle disposizioni ed assente nel concordato con continuità aziendale, introdotto nella legislazione successivamente alla pubblicazione del bando. La parte attrice ha sostenuto altresì che la revoca si pone in contrasto con la ratio sottesa agli art. 186 bis e 186 quinquies l. fall., così come modificati dal Decreto Sviluppo D.L. n. 83/2012 conv. in L. 134/2012, che introduce norme incentivanti di speciale favore per quei concordati e per quegli accordi di ristrutturazione caratterizzati dalla prevista prosecuzione aziendale, rendendo disponibile agli imprenditori in crisi una alternativa alla mera liquidazione dell'attivo aziendale. Il Giudice, con la sentenza in oggetto, ha ritenuto che: “effettivamente il concordato preventivo con continuità aziendale, preordinato al risanamento dell'impresa, non sia per sua natura incompatibile con la garanzia di permanenza delle condizioni richieste per la concessione del contributo. In questo senso si devono valorizzare l'assenza di qualsiasi riferimento all'insolvenza o al fallimento del beneficiario nel reg. CE 1083/06, applicabile ratione temporis, ed il carattere innovativo dell'istituto introdotto dall'art. 186 bis L. F.”. La sentenza analizza altresì la disciplina del regolamento e quella del bando, che sono focalizzate sulla necessaria persistenza delle condizioni oggettive dell’investimento, e che le condizioni per la revoca del beneficio non sono affatto tutte riconducibili alla cessazione dell’attività di impresa e quindi che la loro esistenza non si può escludere per il solo fatto che sussista la possibilità di una sua prosecuzione. In definitiva, la sentenza afferma che: “le questioni sollevate dalla attrice sull'interpretazione della disposizione relativa alla revoca non sono idonee a minarne la fondatezza, atteso che l'efficacia attribuita in via generale all'assoggettamento a procedure concorsuali, di determinare un mutamento nella proprietà dell'infrastruttura finanziata e delle condizioni sostanziali dell'operazione, trova comunque pieno riscontro nelle circostanze di fatto”. Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato le domande di parte attrice, condannando quest’ultima alla restituzione de contributo erogato.