Compensazione legale e giudiziale in ambito fallimentare

2 Settembre 2021


Recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1047/2021 in materia di compensazione fallimentare e corretta applicazione del disposto di cui all’art. 56 L.Fall.

Muovendo dal rigetto in Corte di Appello della richiesta presentata da una società in situazione creditoria e debitoria nei confronti di una procedura fallimentare, la Corte si trova a doversi esprimere in merito all’ammissibilità della compensazione legale e della compensazione giudiziale in ambito fallimentare.

Richiamando il contenuto di cui all’art. 56 L.Fall. in base al quale “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento” e dell’art. 1243 c.c. che recita “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.” la Corte precisa che il riconoscimento del diritto di compensazione sussiste in ragione dell’intento di sottrarre il soggetto “all'iniquità dell'integrale pagamento del proprio debito a fronte della soddisfazione delle sue ragioni in moneta fallimentare” e che “ai fini dell'applicazione dell'art. 56 L. Fall. è necessaria l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, mentre non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce”.

In merito poi agli ulteriori requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità di cui all’art. 1243 c.c., non essendo identificato dalla norma né dall’art. 56 L.Fall. il momento in cui essi debbano sussistere, è parere della Corte che il presupposto di cui sopra, ovvero la tutela della posizione del soggetto,  giustifichino “l’ammissibilità nel fallimento non solo della compensazione legale, ma anche di quella giudiziale, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia” richiamando quanto espresso in precedenza nelle sentenze Cass., Sez. U., 15122/2013, Cass. 23558/2014, Cass. 4804/2007.

Per tali ragioni, rilevando per la compensazione che soltanto il momento genetico dell’obbligazione sia anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, a nulla varranno le contestazioni della curatela nel caso in cui la compensazione venga richiesta successivamente all’aperura del fallimento.

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