Art. 2486 c.c. - Quantificazione danno - Responsabilità amministratore

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 2 dicembre 2019, ha fatto applicazione del criterio per la quantificazione del danno provocato dagli amministratori previsto dall’articolo 378 del Codice della crisi, laddove abbiano proseguito l’attività di impresa violando quanto disposto dall’articolo 2486 c.c. sebbene si fosse verificata una causa di scioglimento della società.

In particolare, il Tribunale ha decretato quanto segue: “Quanto alla quantificazione del danno imputabile ai due convenuti, deve ritenersi legittimo il ricorso ad una liquidazione equitativa, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare. È stato infatti recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l’applicazione del predetto criterio è da ritenersi ammissibile nei casi in cui l’attore abbia allegato inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, ivi compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, indicando le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori stessi (Cassazione Civ, sez I, n. 2500 del 01.02.2018).

Per completezza, è poi utile ricordare che il criterio in questione è stato da ultimo recepito e ampliato dal legislatore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cui art. 378, comma 2 (in vigore dal 16.03.2019) ha aggiunto all’art. 2486 c.c. un terzo comma, in base al quale “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

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