La sentenza n. 9373/2012 affronta un tema di rilevante importanza nell’ambito del concordato preventivo relativo all’obbligo di rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione anche rispetto all’apporto di risorse finanziare da parte di terzi. L’art. 160, comma 2, l.fall., infatti, non fa alcun riferimento al trattamento dell’apporto di terzi. La Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, la L. Fall., art. 160, comma 2, nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2 comma 1, lett. d), convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no”. Rif. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 8 giugno 2012, n. 9373