Applicazione della Relative Priority Rule nella transazione fiscale: conferma dell’orientamento della Corte di Cassazione.

13 Luglio 2022


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.17155 del 26 Maggio 2022, si è pronunciata su uno dei temi più discussi in dottrina e giurisprudenza relativo la distribuzione dell’attivo concordatario come previsto all’art.160, comma 2 L.Fall. tale per cui gli operatori del settore hanno finora applicato rigorosamente l’orientamento previsto dalla Absolute Priority Rule (APR).

La APR, soluzione opposta alla Relative Priority Rule, prevede in primo luogo il pagamento integrale dei crediti di rango poziore per poi procedere con il soddisfacimento dei creditori di rango inferiore, con l’unica eccezione in caso di apporto di finanza esterna, consistente in un “apporto neutrale” che non incida sul patrimonio della società.

Nel caso della transazione fiscale, che viene trattato nel caso specifico, la Corte conferma quanto già indicato dalla dottrina secondo cui il trattamento dei crediti fiscali e previdenziali di cui all’art.182-ter L.Fall. può derogare al principio generale consistente nella APR previsto dall’art.160 L.Fall.

La sentenza in commento ha come oggetto il ricorso del contribuente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo a causa della “violazione e falsa applicazione dell’art.182-ter L.Fall.”, consistente nella mancata considerazione del privilegio sussidiario immobiliare di cui godono i diritti erariali e previdenziale degradati a crediti chirografari e che pertanto rende inammissibile la proposta concordataria.

In aggiunta, la Corte coglie l’opportunità per spiegare il rapporto sussistente tra l’art.182-ter, comma 1 e l’art. 160, comma 2 L.Fall. che, nonostante le previsioni siano identiche nella prima parte, si differenziano nella seconda, in quanto si può considerare l’art.182-ter come disciplina speciale, poiché non sussiste la rigorosa condizione preclusiva dell’integrale soddisfazione dei crediti di rango superiore ai fini del soddisfacimento di quelli di rango inferiore. È pertanto ammessa l’applicazione della Relative Priority Rule in una forma diversa e più favorevole rispetto a quanto previsto dall’art.11, par.1, lett. C) della direttiva UE 2019/1023 che prevede un trattamento “più favorevole” delle classi di rango poziore, mentre l’art.182-ter L.Fall. consente un trattamento almeno pari a quello previsto per le classi inferiori.

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