Anticipazione bancaria – Scioglimento contratti pendenti – Esclusione

2 Settembre 2021


La Cassazione civile sez. I, con la sentenza n. 11524 del 15 giugno 2020, recependo quanto previsto dall’art. 97 dell’introducendo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, si è espressa in merito alla possibilità di sciogliere ex art. 169-bis l.f. i contratti di anticipazione bancaria a seguito dell’apertura della procedura di concordato preventivo.
L’attuale normativa relativa ai contratti pendenti prevede, all’art. 169-bis l.f., la possibilità per il debitore che abbia presentato un ricorso ex art. 161 l.f. di “chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente”.
Il corrispondente articolo del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, che entrerà in vigore dal 1° settembre 2021, ovvero l’art. 97, prevede invece nella prima parte del comma 1 che “salvo quanto previsto dall’art. 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato”.
Sulla base di tale nuova formulazione della normativa relativa ai contratti pendenti viene motivata la sentenza in oggetto, con cui la Cassazione si è occupata di tale tema, nonostante l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di questione di particolare importanza su cui si è aperto un fiorente ed articolato dibattito in dottrina, su cui i giudici di merito si sono divisi.
La Cassazione ha difatti dichiarato inammissibile, ex art 111 Cost., il ricorso presentato da un istituto di credito relativamente ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze (decreto del 24 ottobre 2017). Trattasi di un reclamo circa il concesso scioglimento di un contratto in corso (anticipazione bancaria) in una procedura di concordato preventivo. La Suprema Corte ha ribadito che i provvedimenti assunti a norma dell’art. 169-bis l.f., come pure quelli emessi dal Tribunale in sede di reclamo, non sono appunto contestabili in Cassazione (conf. Cass. n. 17520/2015), costituendo atti di esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni del debitore e delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti.
La sentenza prende atto che “a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 8, comma 1, lett. a), convertito con modificazione nella L. 6 agosto 2015, n. 22, art. 132, con il quale la locuzione “in corso di esecuzione”, presente nella rubrica della L.Fall., art. 169-bis, è stata sostituita da quella “pendenti”, il legislatore ha voluto in modo inequivocabile ricondurre la nozione di contratti “pendenti” di cui alla L.Fall., art. 169 bis a quella di “rapporti pendenti” di cui alla L.Fall., art. 72, comma 1, con la conseguenza che deve farsi riferimento a fattispecie negoziali che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo”.
Viene pertanto affermato che “alla luce anche della chiara formulazione legislativa (confermata anche all’art. 97 dell’introducendo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza che fa espresso riferimento ad “entrambe le parti”), la L.Fall., art. 169-bis, non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria obbligazione”.
Ciò premesso, si pone la questione se l’art. 169-bis l.f. sia o meno applicabile ai contratti di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all’incasso con annesso patto di compensazione, c.d. linee di credito autoliquidanti, e, in particolare, se lo scioglimento possa o meno eventualmente investire quelle operazioni di anticipazione nelle quali la banca, anteriormente all’apertura della procedura di concordato preventivo, abbia già effettuato la propria erogazione a favore del cliente, mentre la riscossione del credito a copertura della anticipazione sia avvenuta successivamente.
Il Tribunale di Firenze, come peraltro molte altre corti di merito (da ultimo, Pavia, 4 febbraio 2020; Treviso, 20 giugno 2019; Bologna, 22 maggio 2019; Pisa, 8 maggio 2019; Bergamo, 3 aprile 2019) aveva ritenuto applicabile tale articolo, considerando in corso il contratto, condannando la banca a restituire quanto incassato successivamente alla presentazione della domanda di concordato.
La Cassazione per la prima volta (su casi insorti post variazione dell’art. 169-bis l.f., e quindi dopo l’11 settembre 2012) ha invece dichiarato inapplicabile tale disposizione per le seguenti motivazioni.
La Cassazione afferma infatti che la banca non è tenuta a rimborsare quanto eventualmente incassato post accesso alla procedura, sia in presenza di cessione del credito pro solvendo, sia in presenza di un patto di compensazione. Più specificatamente “la previsione a favore della Banca di un mandato all’incasso, con patto di compensazione, consente di ritenere che la banca sia tenuta ad una “prestazione aggiuntiva “che rientri nel sinallagma contrattuale. In realtà, trattandosi di mandato” in rem propria “esclusivamente finalizzato a realizzare la funzione di garanzia, a copertura della somma anticipata dalla banca, l’attività di incasso della banca, attiene soltanto alla modalità di satisfazione del proprio credito. Continua la Cassazione affermando che, al massimo, si potrebbe trattare di prestazione accessoria. Da ciò deriva che, “avendo la banca esaurito la propria prestazione (quantomeno principale) con l’effettuazione dell’anticipazione, ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 169 bis legge fall. alle singole operazioni di anticipazione ancora in corso“.
A riprova di tali argomentazioni, la Cassazione richiama, oltre alla riforma del codice della crisi, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, anche e soprattutto il decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2020, che è intervenuto all’art. 15 a variare in modo significativo il l’art. 97 del D.Lgs. n. 14 del 2019, aggiungendo il seguente comma 14: “Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all’art. 40 e la notificazione di cui al comma 6”.
Prosegue così la sentenza: “la futura modifica, che sarà apportata dal decreto correttivo sopra esaminato, alla disciplina delle operazioni c.d. autoliquidanti rafforza ancora di più il convincimento che, invece, secondo il quadro normativo attualmente esistente, la Banca, con l’erogazione dell’anticipazione al cliente, ha compiutamente eseguito la sua prestazione. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art.169 bis legge fall.“.
La Cassazione passa a questo punto ad affrontare un’ulteriore questione, ovvero se la banca, una volta incassato il credito del cliente, sia obbligata o meno a restituire le somme al debitore proponente, allorquando esista una pattuizione che consente alla banca il diritto di ritenere le somme riscosse, ossia il c.d. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto.
A tal proposito vengono richiamate altre sentenze, sempre di Cassazione (delle quali le più recenti sono la n. 3336/2016 e la n. 17999/2011), facendo discendere da queste sentenze la possibilità, per la banca, di trattenere legittimamente quanto successivamente incassato.
Viene citata altresì la sentenza n. 22277/2017, la quale ha previsto che: “a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione”.
In conclusione, la Cassazione ha ritenuto di formulare il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c.: “L’art. 169 bis legge fall., che consente al debitore proponente un concordato di chiedere al giudice delegato lo scioglimento dei contratti pendenti, è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all’incasso ed annesso patto di compensazione, fino quando la banca, nell’anticipare al cliente l’importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest’ultimo nei confronti dei terzi, non abbia ancora raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti.
L’art. 169 bis legge fall. è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all’incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell’apertura del concordato, avendo la banca, con l’erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione.
Il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all’incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall’incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l’applicazione dell’istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di “cristallizzazione” dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l’attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all’apertura della procedura di concordato preventivo“.

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