Ammissibilità – Fattibilità economica – Realizzabilità piano

2 Settembre 2021


La Cassazione Civile Ord. Sez. 1, con la sentenza n. 7158 pubblicata in data 13 marzo 2020, si è espressa in merito alla possibilità o meno, da parte del Tribunale, di valutare la realizzabilità economica del piano concordatario in ordine al mantenimento delle condizioni di ammissibilità del piano medesimo e della proposta di concordato.

Passando alla trattazione dei fatti di causa, in primo grado il Tribunale di Napoli aveva revocato l’ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. della società ricorrente, approfondendo tra l’altro la questione della capienza del fondo rischi appostato nel piano, ritenendolo insufficiente ai fini della valutazione della complessiva realizzabilità del piano. Tale sentenza veniva confermata in secondo grado.

La ricorrente impugnava quindi la sentenza della Corte d’Appello di Napoli con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi:

  • lamentando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 legge fall., per errata configurazione di una ipotesi di inveridicità ovvero inattendibilità dei dati aziendali, sostenendo che gli amministratori avevano legittimamente valutato alcuni contenziosi come rischi di grado “possibile” (richiamando l’OIC 31) e, di conseguenza, ne avevano correttamente escluso l’appostazione nei bilanci e nel piano. La ricorrente sosteneva altresì che tali contenziosi, in caso di soccombenza, avrebbero comunque trovato capienza nei fondi rischi previsti nel piano concordatario;
  • deducendo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 legge fall., in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del concordato per insufficienza del fondo rischi, lamentando che la valutazione della consistenza dei fondi rischi attiene alla fattibilità economica del concordato e come tale non sia giudizialmente sindacabile;
  • denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 legge fall. per ritenuta omessa informazione su fatti rilevanti, sostenendo che non era ammissibile la revoca di un concordato per valutazioni meramente prognostiche su rischi potenziali, che avrebbero potuto realizzarsi in corso di concordato, riguardando tali rischi valutazioni attinenti alla fattibilità economica, rimessa all’apprezzamento dei creditori.

Con riferimento al primo motivo, la Corte osserva come: “in realtà, la mancata informazione da parte della società proponente di fatti rilevanti per la valutazione della complessiva "tenuta" del piano concordatario, in riferimento alla esistenza di una potenziale debitoria risarcitoria da inserire nel piano di soddisfacimento dei creditori, integri di per sé un atto in frode ai creditori, tale da legittimare la revoca del concordato, ai sensi dell'art. 173, legge fall., e ciò anche al di là della incisione di tale profilo sulla veridicità dei dati aziendali, intesa come requisito di ammissibilità della proposta concordataria”.

Sotto il secondo motivo di doglianza, nella sentenza viene precisato che: “l’ulteriore doglianza – secondo la quale la valutazione della consistenza dei fondi rischi attenga alla fattibilità economica e come tale non sia giudizialmente sindacabile – non colga nel segno. Sul punto, la giurisprudenza più recente espressa da questa Corte ha chiarito che – in tema di concordato preventivo – il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30537 del 26/11/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018). Se così è, allora ritenere che la valutazione di realizzabilità economica del piano concordatario non rientri nell'ambito di valutazione del tribunale (e poi della Corte di appello) in ordine al mantenimento delle condizioni di ammissibilità del piano e della proposta risulta essere affermazione giuridicamente erronea e dunque non condivisibile”.

Infine, con riferimento all’ultima motivazione del ricorso, la Cassazione stabilisce che: “ciò che rileva, ai fini della valutazione della revoca del concordato, non è tanto la questione (invece censurata da parte della ricorrente) della rilevanza delle condotte inadempienti della società affittuaria […] agli obblighi di pagamento del canone di leasing immobiliare e di rinnovazione delle polizze assicurative, quanto piuttosto la violazione da parte della società proponente dell'obbligo di immediata informazione di tali accadimenti agli organi della procedura, circostanza quest'ultima neanche negata da parte dell'odierna ricorrente”.

Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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